“Il giudice, ai fini del riconoscimento della protezione speciale è tenuto a valutare unitariamente il percorso di radicamento sociale e lavorativo del richiedente, senza che la mancanza di singoli indici probatori possa di per sé escluderne il riconoscimento“: Cass., sez. I civ., ordinanza 7 novembre 2025, n. 29450 – Pres. Giusti; Rel. Iofrida.
La Suprema Corte con la pronuncia menzionata ha dato continuità a un consolidato orientamento in materia di protezione speciale, secondo cui la verifica del radicamento sociale e lavorativo dello straniero non può essere ridotta alla mera valutazione atomistica degli indici probatori ma deve essere condotta attraverso un esame unitario e progressivo dell’intero percorso di integrazione (cfr. Cass., 11 aprile 2024, n. 9892). Il Supremo Collegio ha ribadito, in particolare, che il giudizio sull’integrazione non postula una compiuta ed irreversibile assimilazione sociale, bensì la dimostrazione di un significativo sforzo di inserimento nella realtà socio-lavorativa del paese ospitante, apprezzabile anche mediante rapporti di lavoro a tempo determinato, proroghe contrattuali, attività formative, documentazione attestante continuità lavorativa, nonchè attraverso elementi riferibili alla vita privata e familiare del richiedente.
In coerenza con l’art. 8 Cedu e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la Cassazione riafferma altresì che la protezione speciale si radica nella tutela della vita privata e familiare, e che la sua concessione non è subordinata alla concomitante ricorrenza di più indici di integrazione: la sola esistenza di un vincolo stabile o di un radicamento sociale o lavorativo, purchè effettivo, è idonea ad attivare il doveroso bilanciamento imposto dal diritto sovranazionale, anche alla luce del permanere, dopo l’intervento del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, c.d. decreto “Cutro”, convertito nella legge 5 maggio 2023, n. 50, del riferimento agli <<obblighi costituzionali e internazionali>> di cui all’art. 5, comma 6, T.U.I.: “quanto alla protezione nazionale umanitaria o meglio speciale, la stessa deve essere esaminata in base alle disposizioni di cui al c.d. decreto Cutro, d.l. 20/23, convertito nella l. 50/23, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall’11 marzo 2023, ma si deve tener conto che, benchè, nella sua formulazione attuale, la previsione dell’art. 19, comma 1.1, non specifichi più <<l’autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell’art. 8 Cedu e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro … >> (Cass. 8400/23), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall’art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98, nella formulazione successiva al d.l. 130/20 che il d.l. 20/23 ha lasciato inalterata”.

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