Elvira Reale, Centro Studi e Ricerche protocollo Napoli  Ass.: PSY-COM e Salute Donna) 

La Corte di cassazione, nella sentenza 41489 del 29.12.25  (Pres. G. Fidelbo: Rel. P. Di Nicola Travaglini)  ha rigettato il ricorso proposto da V. C., confermando la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva a sua volta confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli per il delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e del figlio minorenne, commessi in modo abituale dal 2008 al 2018. La pena, determinata in due anni e quattro mesi di reclusione, era stata irrogata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante contestata.

Il ricorrente aveva articolato quattro motivi di impugnazione.

Con il primo, aveva dedotto la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, sostenendo di essere stato condannato per due diversi fatti (ai danni della moglie e del figlio) a fronte di una contestazione unitaria. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, evidenziando come il capo di imputazione comprendesse espressamente entrambe le persone offese e come la pluralità delle vittime imponesse unicamente l’applicazione della continuazione interna, senza alcuna violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.

Con il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, il ricorrente aveva contestato l’insussistenza dell’abitualità delle condotte e l’attendibilità della persona offesa, valorizzando la tardività della denuncia, la costituzione di parte civile, la professionalità della vittima e la presunta fragilità degli elementi di riscontro. In particolare ha obbiettato che: “2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa posta in discussione non solo dalla costituzione di parte civile, ma anche dalla denuncia tardiva, avvenuta a distanza di anni, e dal non essere una persona particolarmente fragile, secondo le massime di esperienza che attengono a questi reati, in quanto avvocata penalista che ha esercitato l’attività in un noto studio professionale”.

 La Corte ha ritenuto infondate tali censure, ribadendo che, nei reati di maltrattamenti, l’abitualità può risultare anche da condotte reiterate nel tempo, non necessariamente ravvicinate, e che la testimonianza della persona offesa può costituire da sola fondamento della responsabilità penale, purché sottoposta a rigoroso vaglio di attendibilità.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato la deposizione della vittima, ritenuta intrinsecamente credibile e corroborata da molteplici elementi di conferma, tra cui le dichiarazioni dei figli minori rese davanti al Tribunale per i minorenni, le relazioni dei servizi sociali, la consulenza tecnica svolta in sede civile, i messaggi minacciosi dell’imputato e le certificazioni mediche, inserite in un quadro unitario di violenza fisica, psicologica e verbale. 

La Corte ha inoltre escluso che la tardività della denuncia o la costituzione di parte civile possano incidere automaticamente sulla credibilità della persona offesa, richiamando sia la propria giurisprudenza consolidata sia la recente pronuncia della Corte EDU Scuderoni c. Italia, che censura l’uso di stereotipi vittimizzanti e l’inversione dell’onere valutativo a carico della vittima.

Quanto al quarto motivo, relativo alla quantificazione della pena e alla cessazione delle condotte dopo l’aprile 2018, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per genericità, rilevando che tali circostanze non avevano inciso sull’entità della sanzione, essendo state riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza.

In conclusione, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile

Nelle motivazioni del rigetto della sentenza in esame, che ricalca e rafforza la sentenza n. 40216/25,  la Corte di cassazione dedica ampio spazio alla valutazione della persona offesa quale perno dell’accertamento probatorio nei reati di violenza domestica, ribadendo principi ormai consolidati e al contempo prendendo posizione contro approcci valutativi stereotipati e vittimizzanti.

La Corte afferma, in primo luogo, che la testimonianza della persona offesa può costituire, anche da sola, fondamento della responsabilità penale, purché sottoposta a un rigoroso vaglio di attendibilità, non trovando applicazione i criteri di cui all’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. La valutazione operata dai giudici di merito viene ritenuta corretta, avendo essi attribuito «rilievo centrale alla deposizione della persona offesa», giudicata intrinsecamente credibile e supportata da una pluralità di elementi convergenti.

Di particolare rilievo è il passaggio in cui la Cassazione ricostruisce il contesto di violenza domestica come sistema di sopraffazione, evidenziando come nel tempo l’imputato avesse imposto all’interno del nucleo familiare «un sistema di potere il cui unico registro relazionale era la violenza, fisica, verbale e psicologica», tale da ledere in modo sistematico non solo l’integrità fisica, ma anche la dignità umana della moglie e dei figli. La Corte sottolinea come la violenza non si sia manifestata in episodi isolati, ma in una reiterazione di condotte idonee a trasformare la vita familiare in «un vero e proprio incubo», con effetti traumatici sui minori, descritti come terrorizzati dalla figura paterna.

Di grande impatto è inoltre la presa di posizione della Corte contro l’utilizzo di stereotipi nella valutazione dell’attendibilità della vittima. Viene espressamente censurata la tesi difensiva secondo cui la credibilità della persona offesa sarebbe attenuata dalla sua professionalità e dalla mancanza di una particolare fragilità, qualificando tale argomento come espressione di uno stereotipo secondo cui solo persone deboli o incapaci di autodeterminarsi potrebbero essere vittime di violenza domestica. La Corte afferma che simili argomentazioni operano una «inversione logico-giuridica non consentita dell’accertamento giudiziario», spostando l’attenzione dal fatto storico alla condotta della vittima.

Parimenti significativa è la motivazione relativa alla tardività della denuncia e alla costituzione di parte civile, che la Cassazione esclude possano incidere automaticamente sulla credibilità della persona offesa. Sul punto si afferma che «è ingiustificabile lasciare alla vittima l’onere di spiegare perché non ha sporto denuncia prima», richiamando espressamente la giurisprudenza della Corte EDU e il Rapporto GREVIO, che mettono in guardia dal rischio di una vittimizzazione secondaria nel processo penale.

Infine, la Corte valorizza la dimensione sistemica della violenza domestica, ribadendo che essa si caratterizza per l’imposizione di un modello relazionale fondato sulla sopraffazione, nel quale la reiterazione delle condotte e il clima di costante intimidazione assumono rilievo centrale, anche a prescindere dalla presenza di singoli episodi di particolare gravità o dalla dimostrazione di uno stato di dipendenza patologica dell’autore.

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