“Nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un’espressa dichiarazione in tale senso dell’attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell’evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell’oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio. Se, invece, la chiamata del terzo è una chiamata in garanzia, l’estensione della domanda nei confronti del chiamato di regola non si verifica, in ragione dell’autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo“: Cass., civ., sez. III, ordinanza 6 febbraio 2026, n. 2613 – Pres. Rubino; Rel. Cirillo.

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