Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori e, pertanto, a conclusione di un procedimento di divorzio veniva confermata l’assegnazione della casa familiare nell’interesse del figlio, gravemente disabile, sebbene questi risultasse inserito in strutture residenziali adibite alla assistenza e cura dei soggetti con disabilità psichiche da diversi anni.

La decisione veniva adottata dalla corte di appello considerando che:

–  nel corso del procedimento relativo alla amministrazione di sostegno, aperto nell’interesse del figlio delle parti, i competenti servizi erano stati invitati ad individuare, coordinandosi con l’Amministratore di sostegno, una struttura idonea ad accoglierlo che permettesse un graduale avvicinamento alla città natale

– nessuno degli specialisti intervenuti nella vicenda aveva previsto un ricovero a vita.

La corte di cassazione adita a seguito di impugnazione ritiene d’altra parte che tale decisione debba essere  cassata per violazione delle norme di diritto risultando necessaria la sussistenza, nell’attualità, della funzione di habitat domestico, da custodire nell’interesse del figlio, senza che abbia alcuna rilevanza l’eventuale possibile rientro in tale abitazione in un futuro non meglio determinato.

Corte di cassazione civile, n. 23443/2025

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