La Corte Costituzionale con l’importante sentenza del 23 gennaio 2026, n. 7 (Presidente Amoroso, Relatore Navarretta) supera il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2 del 29 gennaio 1998, che aveva dichiarato non fondata la medesima questione di legittimità costituzionale, ed ha statuito che “è costituzionalmente illegittimo l’articolo 2941, comma 1, n. 1, del c.c., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto, di una coppia tanto eterosessuale, quanto dello stesso sesso”.
Si riporta qui di seguito la parte centrale dell’importante pronuncia: “Nel disporre che la prescrizione rimane sospesa tra i coniugi, l’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ. intende preservare l’affectio e l’unità familiare.
Tramite l’istituto della sospensione, l’ordinamento riconosce che, in presenza di uno stabile legame affettivo di coppia, non è esigibile l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, che preludono a un possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca.
Simile finalità si incentra, dunque, sulla tutela del vincolo affettivo di coppia che la Costituzione protegge sia che esso origini da un atto, qual è il matrimonio, come previsto dall’art. 29 Cost., sia che scaturisca dalla stabilità del rapporto di convivenza, dando luogo a una formazione sociale familiare, che rinviene il proprio fondamento nell’art. 2 Cost.
Pertanto, non diversamente da quanto è dato constatare rispetto al coniuge, non si può esigere dal convivente di fatto, che vanti un credito nei confronti dell’altro, l’onere di esercitare la pretesa, e, più in generale, di far valere il diritto soggetto a prescrizione, compromettendo la stabilità, l’armonia e l’unità del rapporto affettivo.
Il convivente di fatto, così come il coniuge, non può essere posto dinanzi all’alternativa tra il sacrificio del legame affettivo e di fiducia reciproca che fa da collante al nucleo familiare e la compressione della possibilità di far valere il proprio diritto.
Senza atti interruttivi della prescrizione, infatti, il diritto tanto più è destinato al sacrificio quanto più lungo e duraturo si rivela il vincolo affettivo.
Una tale alternativa, oltre a differenziare in modo irragionevole il convivente di fatto rispetto al coniuge, è destinata a incidere negativamente su interessi riconducibili all’art. 2 Cost.
Il dato rilevante ai fini della sospensione della prescrizione non è l’esistenza del vincolo matrimoniale, bensì la sussistenza di un legame affettivo di coppia e di una comunione di vita, ben presenti anche nella convivenza di fatto, che rendono moralmente inesigibili gli atti interruttivi della prescrizione”.

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