La Corte Costituzionale, successivamente alla sentenza 20 maggio 2025 n. 66, è tornata a
pronunciarsi sul tema del c.d. “Fine
vita”, con riferimento alla specifica questione dell’illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26 (Procedure e tempi per
l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019), ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 4, 6 e 7, di detto provvedimento
legislativo, con riferimento all’articolo 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, della Costituzione e agli artt. 3 e 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
Come lo scrivente ha già avuto modo di precisare in altri articoli su questa pagina,
relativi a questo tema, in assenza di una legislazione nazionale sul tema,
diverse regioni hanno legiferato in materia di “fine vita – suicidio assistito”, colmando un vuoto normativo che in alcuni casi, come in quello specifico, non risulta essere conforme
ai principi fissati dalla stessa Consulta in materia, in quanto invasive della
sfera di competenza riservate alla legislazione statale.
Più in particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 2, comma 1 della legge regionale suddetta, in base al quale sono ammesse alle prestazioni e ai trattamenti previsti dalla legge regionale coloro in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
Detta disposizione, violerebbe la
competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, in quanto, secondo la Consulta, nel richiamare le pronunce in tema di aiuto al suicidio, realizzerebbe una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, con l’effetto di definire in modo più rigido, nella legislazione regionale, i requisiti per
l’accesso al suicidio assistito, in relazione all’esimente dell’articolo 580 c.p., in sostituzione della legislazione statale. L’articolo 4, invece, non ha superato il vaglio di costituzionalità laddove fissa termini per lo svolgimento del procedimento
di verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente
assistito da parte della commissione multidisciplinare, previa acquisizione del
parere del comitato etico territoriale.
Con riferimento a questo profilo, la Consulta ha ritenuto violata la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, in quanto tali termini coinvolgono scelte che devono essere fissati un modo uniforme su tutto il territorio nazionale, in forza del
principio della c.d. “Alleanza terapeutica” in forza della quale, ferma rimanendo la necessità di una sollecita presa in carico dell’istanza del richiedente, deve essere consentita la possibilità di svolgere le necessarie verifiche cliniche e diagnostiche da parte della Commissione multidisciplinare, tenuto conto del diritto della
persona alla richiesta e all’utilizzo di cure c.d. “Palliative”.
Inoltre, l’articolo 4, comma 12. della legge,
è stato dichiarato non conforme a Costituzione per contrasto con i principi
fondamentali in materia di tutela della salute della legislazione statale vigente, in quanto in contrasto con le disposizioni in materia di c.d. “Suicidio assistito”, non essendovi erogazione di un trattamento che possa essere
sospeso o annullato (come nel caso dell’eutanasia), ma un’assistenza dei medici a persona che compirà autonomamente la condotta finale di causa della propria morte.
Con riferimento all’articolo 5, della legge, secondo il quale le aziende sanitarie regionali forniscono il supporto tecnico e farmacologico e l’assistenza medica per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco
autorizzato, è stato dichiarato illegittimo, così come il collegato articolo 4, comma 10, secondo il quale detta procedura deve avvenire entro sette giorni dalla
richiesta.
Fatta eccezione per i punti sopra indicati, tutto il resto della legge è stato dichiarato
incostituzionale sulla scorta del principio che in assenza di interventi sui
principi fondamentali della materia, riservata allo Stato, l’esercizio della
competenza regionale concorrente nella materia della tutela della salute è
legittimo a prescindere che lo Stato abbia legiferato al riguardo , in quanto i
principi fondamentali della materia sono già desumibili dalla legislazione vigente, unitamente a quelli espressi in
materia.
La pronuncia in commento evidenzia, ancora una volta, come l’attuale vuoto legislativo in
materia di c.d. “Fine vita” e di “Cure palliative”, siano artefici di situazioni diversificate da regione a regione e come tale situazione possa realizzare disparità di trattamento rilevanti, a seconda della regione di residenza.
Infine, a quanto sopra, a complicare ulteriormente il quadro generale sul tema, si aggiunga che è la giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale ad avere evidenziato che, attualmente, in Italia, non è garantito un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari che ospedalieri, per motivi di carattere
amministrativo e di politica sanitaria e che è più che mai necessaria un’
effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, al fine di evitare un uso improprio al diritto di suicidio assistito, per
assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242/2019. Quanto sopra, ovviamente, fermo restando la possibilità, per il legislatore nazionale, di dettare una diversa disciplina nel rispetto dei
principi dettati dalla Consulta.
Ritenuto nella sentenza numero 204 del 2025 a proposito della legge della Regione Toscana numero 16 del 2025, impugnata dallo Stato con censure sostanzialmente analoghe, anche la legge regionale sarda afferisce alla materia della tutela della salute, limitandosi a disciplinare l’attività delle aziende sanitarie locali.
Numerose sue disposizioni, spiega la Corte, hanno però illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione
statale.
Più precisamente, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2, comma 1, in base al quale sono ammesse alle prestazioni e ai
trattamenti previsti dalla legge regionale “le persone in possesso dei
requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale”.
La disposizione vìola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, in quanto, richiamando le pronunce in tema di aiuto al suicidio, “realizza una nova
L’articolo 4 è stato dichiarato incostituzionale nelle specifiche previsioni che “fissano stringenti termini per lo svolgimento” del procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito da parte della commissione multidisciplinare, previa acquisizione del parere del comitato etico territoriale.
La Corte ha ritenuto violata la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, in quanto tali sequenze di termini coinvolgono scelte che necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
Inoltre, queste stringenti previsioni contrastano con i principi fondamentali desumibili dalla legge numero 219 del 2017, che invece valorizzano e promuovono la “cosiddetta alleanza terapeutica”, per cui, ferma rimanendo la necessità di una sollecita presa in carico dell’istanza del richiedente, deve essere “sempre consentita la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione, multidisciplinare e coinvolgente diverse competenze (tra cui quelle psichiatriche, palliative, psicologiche, medico legali, eccetera), ritenga appropriati”.
La sentenza ha peraltro anche ricordato il “diritto della persona ‘a essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, anche attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci’”.
Per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute della legislazione statale vigente, interpretati alla luce della
giurisprudenza costituzionale, è stato dichiarato incostituzionale anche
l’articolo 4, comma 12. Questa disposizione, riconoscendo alla persona in
possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito la possibilità di “decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione in modo organico, nell’intero territorio nazionale, l’accesso alla
procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. Infatti, nei limiti sopra
precisati, i principi fondamentali della materia sono già desumibili dalla legislazione vigente, letta alla luce delle sentenze della Corte.
Sollevata dal G.I.P del Tribunale di Milano, dell’articolo 580 c.p., in riferimento agli articoli 2,3,13 e 32, secondo comma e 117, primo
comma Cost. (quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 CEDU), nella parte in cui prevede la punibilità della condotta di chi agevola l’altrui suicidio nella forma di aiuto
medicalmente assistito a favore di chi non tenuto in vita da trattamenti di
sostegno vitale e affetto da una
patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla
propria vita.
Il giudice a quo, dunque, ripropone le censure già dichiarate infondate dalla Consulta, con la
sentenza numero 135 del 18 luglio 2024,
successiva, nella sua pubblicazione, al
deposito dell’ordinanza di rimessione di cui sopra, in relazione alla compatibilità con la Costituzione della dipendenza del
paziente da un trattamento di sostegno vitale, indicato dalla sentenza n. 242/2019 come una delle condizioni in presenza delle quali la condotta di aiuto al suicidio non può essere ritenuta punibile, ai sensi dell’attuale
legislazione penalistica.
Tuttavia, l’ordinanza in esame,
a differenza di quella precedente del 2024,
prende le mosse dallo specifico presupposto interpretativo, secondo cui il requisito suddetto non sarebbe integrato nella
situazione in cui il paziente rifiuti l’attivazione di un trattamento di sostegno vitale, pur in presenza di una indicazione medica in tal senso, qualora il paziente stesso ritenga tale
trattamento futile o inutile, in quanto espressione di “accanimento
terapeutico”.
Secondo il giudice rimettente,
la limitazione della possibilità di suicidio assistito contrasterebbe con il
principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 Cost, in quanto esclusivo, senza un valida ragione, dei pazienti affetti da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze
fisiche o psicologiche intollerabili, ma capaci di assumere decisioni libere e
consapevoli e, che in tale condizione, abbiano deciso di non sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale.
Il requisito suddetto, inoltre, secondo il G.I.P di Milano, violerebbe il diritto all’autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, riconosciuto dagli articoli 2, 13 e 32 Cost, imponendo al paziente un’unica modalità di dipartita, vale a dire quella di iniziare un trattamento sanitario di sostegno vitale al solo scopo di poterlo interrompere, successivamente.
Infine, secondo il giudice rimettente, esso
comprimerebbe , ingiustificatamente, l’autodeterminazione del paziente,
realizzando altresì, una discriminazione tra malati basata su una condizione
personale del tutto accidentale, dipendente dalla tipologia della malattia di
cui il singolo paziente soffre, ai sensi dell’articolo 14 della CEDU.
Dunque, il Giudice rimettente, ritiene necessario elidere il requisito della dipendenza da trattamento di sostegno vitale, requisito che non consentirebbe, irragionevolmente, a giudizio del GIP milanese, l’accesso al suicidio assistito di pazienti che
abbiano rifiutato un trattamento di sostegno vitale, ritenendolo inutile o sproporzionato.
Le questioni sono state dichiarate infondate dalla Corte Costituzionale.
La Consulta, anzitutto, ha censurato il presupposto interpretativo attorno a cui ruotano le questioni formulate dal rimettente, vale a dire che l’area di non punibilità di cui
alla sentenza 242 del 2019, sopra citata,
non si estenderebbe alla situazione in cui il paziente rifiuti un trattamento di sostegno vitale, pur in presenza di una indicazione medica in tal senso, in quanto da lui ritenuto
“futile” o comunque foriero di“accanimento terapeutico”.
La Corte, in particolare, richiama il suo precedente numero 135 del 2024, nella parte in cui ha specificato che non può sussistere una valida “distinzione tra la situazione
del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l’interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessiti, in base a valutazione medica, dell’attivazione di simili trattamenti,
che però può rifiutare: nell’uno e nell’altro caso, la Costituzione e, in ossequio ad essa, la legge ordinaria (art. 1, comma 5, L.n. 219/2017)
riconoscono al malato il diritto di scegliere di congedarsi dalla vita con effetti vincolanti nei confronti dei terzi”.
Dunque, secondo la Corte Costituzionale, da quanto sopra deriva che “non c’è dubbio, pertanto, che i principi affermati nella sentenza n. 242/2019 valgano per entrambe le ipotesi.
Sarebbe, del resto, paradossale che il paziente debba accettare di sottoporsi a
trattamenti di sostegno vitale solo per interromperli quanto prima, essendo la
sua volontà quella di accedere al suicidio assistito”.
In sintesi, secondo i giudici
costituzionali, qualora sussista una indicazione medica di necessità
dell’attivazione di un trattamento di sostegno vitale, il paziente potrà rifiutarlo, e richiedere il suicidio assistito, qualora siano sussistenti gli
altri requisiti sostanziali e procedurali indicati dalla sentenza n. 242 del 2019, che consentano tale pratica, con
indagine in tal senso a carico del
giudice chiamato a valutare il singolo caso.
Con particolare riguardo al
principio di eguaglianza di cui all’articolo 3
Cost, vale a dire l’ irragionevole disparità di disciplina tra il paziente che abbia accesso al suicidio assistito, essendo già sottoposto a
trattamenti di sostegno vitale, e quello che invece tali trattamenti abbia rifiutato, nonostante un’indicazione medica in tal senso, in quanto ritenuti, comunque, futili o espressivi di accanimento terapeutico, la Consulta ha
evidenziato che tale disparità non
sussiste, in quanto, anche nella seconda situazione, il paziente potrebbe rifiutare il trattamento indicato, quale clinicamente necessario per l’espletamento delle sue funzioni vitali, potendo così procedere con il suicidio assistito.
Se, invece, il paziente non si trovasse ancora nella condizione di poter procedere al fine vita, sulla base della legge ordinaria, la numero 219 del 2017, rifiutando la prosecuzione o la stessa attivazione di un tale trattamento, la sua situazione non sarebbe
assimilabile a quella di un paziente la cui vita dipenda, ormai, dal trattamento in oggetto; il che rende costituzionalmente non censurabile, con riferimento all’articolo 3 Cost, la diversa disciplina prevista per le due ipotesi.
Quanto all’asserita lesione del
diritto all’autodeterminazione del paziente, la Corte ha evidenziato il vizio alla base della prospettazione del
giudice a quo, secondo cui la
disciplina vigente costringerebbe il paziente a sottoporsi al trattamento di
sostegno vitale, al solo scopo di poterlo poi legittimamente rifiutare e
accedere, così, al suicidio assistito; ciò imporrebbe al paziente un’unica
modalità di fine vita.
La Corte, infatti, ha precisato
che ai fini dell’accesso al suicidio assistito, non è affatto necessario “che
il paziente inizi il trattamento di sostegno vitale giudicato necessario dal
medico, per poi chiedere di interromperlo”; ciò significa, quindi, che
l’accesso al suicidio assistito è consentito “anche a pazienti capaci di
assumere decisioni libere e responsabili, affetti da patologie irreversibili
che cagionino loro sofferenze intollerabili, ma le cui funzioni vitali non
dipendano da trattamenti di sostegno vitale”.
Ancora una volta, come si
evince da quanto precede, la Corte Costituzionale ha dovuto sostituirsi al legislatore, così come
avvenuto in altri casi (a titolo esemplificativo il cognome materno), e proprio
per questo, i giudici della Consulta hanno ritenuto di precisare il carattere
essenziale dei requisiti e delle condizioni procedurali per la non punibilità
dell’aiuto al suicidio, in assenza di una legislazione in materia di fine vita,
al fine di realizzare una ‘cintura di protezione’ per evitare che coloro che decidono di porre in atto il
suicidio assistito, subiscano interferenze nella loro volontà.
In questa situazione di
incertezza, assumono rilievo sia la concreta messa a disposizione di un
percorso di cure palliative, che configura “un pre-requisito della scelta, in
seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente” (Corte Cost.
sentenza 242 del 2019 e ordinanza n.
207/2018), sia il coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, “a
garanzia di un disinteressato accertamento della sussistenza dei requisiti di
liceità dell’accesso alla procedura di suicidio assistito”, sia il necessario
parere del comitato etico territorialmente competente, “funzionale anche alla
specifica esigenza di ottenere un parere terzo in relazione alla domanda di
accesso al suicidio assistito”.
La legge regionale che, nel disciplinare le
procedure di accesso al suicidio medicalmente assistito, richiami — anche
mediante rinvio “mobile” — i requisiti individuati dalla
giurisprudenza costituzionale, realizza una novazione legislativa dei principi
ordinamentali in esse contenuti, producendo l’effetto di cristallizzare nella
legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio
assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente di cui all’art. 580 c.p.,
con conseguente invasione della competenza legislativa esclusiva statale in
materia di ordinamento civile e penale ai sensi dell’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost. La legislazione regionale non può agire in via suppletiva
della legislazione statale, neppure in via transitoria, «impossessandosi» dei
principi ordinamentali individuati dalla Corte costituzionale.

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