Non sussiste una violazione degli obblighi positivi derivanti dall’articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo qualora la normativa interna consenta al medico di non dare seguito a direttive anticipate che richiedano il mantenimento in vita artificiale, a condizione che tale decisione sia assunta nell’ambito di un quadro legislativo chiaro, all’esito di una procedura collegiale che verifichi l’inappropriatezza clinica del trattamento rispetto a una situazione di ostinazione irragionevole (accanimento terapeutico) e che sia garantito al paziente o ai suoi familiari un ricorso giurisdizionale effettivo“: Corte europea dei diritti dell’Uomo – Sezione V – sentenza 5 febbraio 2026 – Ricorso n. 55026/22 – Presidente Simackova; Relatore Biancheri

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