Fra le attività dell’amministratore di sostegno di sostituzione, vi può ssere anche quella di assistenza e cura personae. Ciò è contemplato nel testo di legge, laddove dispone a proposito dei provvedimenti urgenti da adottare in caso di necessità.

Si ammette perciò che l’intervento “vicariante” possa riguardare, non solo la sfera patrimoniale, ma anche quella degli interessi di indole personale ed esistenziale del beneficiario.

Appare così giustificabile l’intervento di “sostegno” anche qualora la persona che intenda risolvere il vincolo di coniugio, “proprio a causa della condizione di disabilità in cui versa, abbia necessità di un vicario” che offra delle garanzie al fine di evitare che l’esercizio di tale diritto esistenziale fondamentale possa indurre una lesione ai suoi interessi.

Tribunale di Modena,  25 ottobre 2007 n. 90000

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