Prof. Alceste Santuari

I programmi di sperimentazione gestionale in sanità si prestano a coinvolgere i soggetti privati nel finanziamento e nella realizzazione di opere pubbliche, servizi e prestazioni destinate alla promozione della salute. Il legislatore (d. lgs. n. 229/1999) ha ritenuto che proprio i programmi di sperimentazione gestionale possano contribuire a rilanciare l’offerta sociosanitaria in un’ottica di fattiva e ricercata collaborazione con i soggetti privati, in particolare non profit (segnatamente “ONLUS”, come previsto nell’art. 9-bis del d. lgs. citato). In primo luogo, le sperimentazioni gestionali intendono rispondere all’esigenza primaria del sistema sanitario e sociosanitario di rispondere in modo innovativo a talune esigenze organizzative connesse all’erogazione dei servizi sanitari (e socio-sanitari). In secondo luogo, le sperimentazioni gestionali consentono di elaborare, testare e verificare strumenti giuridico-organizzativi capaci di realizzare proficue ed efficaci partnerships tra soggetti pubblici e i soggetti privati (for profit ovvero non profit). In terzo luogo, le sperimentazioni gestionali permettono ai soggetti privati, in specie non profit, di partecipare direttamente alla responsabilità istituzionale degli enti pubblici nell’assicurare un accesso equo e universale alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.

Tra le forme giuridiche di cui le sperimentazioni gestionali possono vestirsi si annoverano senza dubbio le fondazioni di partecipazione. Elaborata dalla prassi statutaria di questi ultimi tre decenni, la fondazione di partecipazione si caratterizza per il fatto di essere:

  1. un soggetto giuridico di diritto privato costituita;
  2. non ad opera o per iniziativa di un singolo soggetto, sia esso persona fisica ovvero impresa, ma da più soggetti giuridici, tra cui possono figurare enti pubblici e organizzazioni private, for profit e non profit;
  3. grazie ad un patrimonio di destinazione a struttura aperta
  4. per perseguire uno o più scopi di pubblica utilità.

La fondazione di partecipazione é dunque definita:

1. dall’esistenza di una pluralità di fondatori o comunque partecipanti all’iniziativa mediante un apporto di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento degli scopi;

2. dal principio di partecipazione attiva alla gestione dell’ente da parte di tutti i fondatori o partecipanti allo stesso;

3. dalla formazione progressiva del patrimonio, per cui la dotazione patrimoniale iniziale non è autosufficiente e definitiva, ma aperta a incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori.

Il modello giuridico “fondazione di partecipazione” risulta, pertanto, capace di realizzare una sintesi equilibrata tra esigenze di supervisione degli enti locali sulle attività svolte, esigenze di pubblicità dello scopo, efficienza/efficacia dell’azione intrapresa e ruolo delle organizzazioni private,  nell’ambito di una persona giuridica di diritto privato,  nella quale l’elemento tipico delle fondazioni, il patrimonio,  si fonde e si confonde con quello tipico delle associazioni, l’elemento personale.

Alla luce delle su esposte caratteristiche, la fondazione di partecipazione si candida naturaliter ad essere un modello giuridico a disposizione degli attori territoriali (enti locali, aziende sanitarie locali, reti dell’associazionismo, istituti di credito, imprese) per realizzare interventi, azioni e progetti nell’ambito sanitario. [Al riguardo, è opportuno ricordare che, nonostante la presenza di soggetti pubblici, anche “maggioritari”, la fondazione di partecipazione rimane qualificata quale soggetto giuridico di diritto privato, ancorché – per taluni profili, quali, per esempio, l’acquisizione di beni e servizi sul mercato, essa potrebbe risultare assoggettata al Codice dei contratti pubblici, attesa la sua riconducibilità alla nozione di organismo di diritto pubblico. In quest’ottica, si ricorda, inoltre, che la presenza dei soggetti pubblici, la cui partecipazione integrasse un’influenza dominante, potrebbe non rendere compatibile lo statuto della fondazione di partecipazione in parola con l’iscrizione nel Runts.]

La fondazione di partecipazione è il modello proposto per la futura gestione dell’IRST “Dino Amadori”, esito della sperimentazione gestionale originaria, attualmente costituito sotto forma di società a responsabilità limitata. Al netto dei profili legali della ipotizzata trasformazione (una simile ipotesi fu analizzata già a metà degli anni 2000), qui basti ribadire che, tra l’altro, la fondazione – anche se già lo statuto della srl può prevedere il divieto di distribuzione degli utili – è identificata dall’ordinamento quale soggetto giuridico vincolato alla non distribuzione degli utili, alla cui governance i soggetti, pubblici e privati, non partecipano in ragione della sottoscrizione di quote di capitale di rischio, ma in forza degli accordi tra i diversi soggetti fondatori. L’eventuale trasformazione da srl in fondazione di partecipazione non modificherebbe il perseguimento di finalità di interesse collettivo, garantendo la continuità dell’attuale configurazione quale IRCCS, né – in linea teorica – dovrebbe incidere sulla governance interna. A ciò si aggiunga che, in prospettiva, lo statuto della “nuova” fondazione di partecipazione potrebbe aprirsi anche alla partecipazione di altri soggetti non lucrativi ovvero di imprese (in particolare società benefit) che, non intaccando la regia pubblica e la collocazione nel sistema sanitario regionale pubblico dell’Istituto, potrebbe rafforzare, da un lato, il radicamento territoriale e, dall’altro, il coinvolgimento della società civile nella realizzazione di finalità di interesse generale.

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