La fragilità di una persona, anche quando si manifesti attraverso gravi limitazioni della sua autonomia fisica, non comporta necessariamente una corrispondente limitazione della capacità di autodeterminarsi. È questo il principio che emerge con particolare chiarezza dall’ordinanza n. 25747 del 23 settembre 2026, con la quale la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna a interrogarsi sui presupposti dell’amministrazione di sostegno e, soprattutto, sul delicato rapporto tra esigenze di protezione e rispetto della libertà individuale.

La vicenda trae origine dalla richiesta di un figlio di nominare un amministratore di sostegno al padre, affetto da patologie neurologiche e cardiologiche, riconosciuto invalido civile al cento per cento e bisognoso di assistenza continuativa. L’interessato si era opposto alla domanda. Il giudice tutelare, all’esito dell’audizione personale e di una consulenza tecnica d’ufficio, aveva respinto il ricorso; la decisione era stata confermata dal Tribunale di Salerno. La Cassazione, a sua volta, ha rigettato l’impugnazione.

Il punto decisivo non risiede nel fatto della conservazione delle facoltà intellettive. L’art. 404 c.c. contempla espressamente anche l’infermità o la menomazione fisica tra le condizioni che possono giustificare l’amministrazione di sostegno. Sarebbe quindi inesatto affermare che la misura possa essere disposta soltanto in presenza di un deficit cognitivo. Ciò che occorre accertare è, piuttosto, se quella condizione di infermità o menomazione fisica determini, in concreto, l’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi e se, per fronteggiarla, sia realmente necessario un intervento di protezione giuridica.

La distinzione è fondamentale. Una persona può avere bisogno dell’aiuto di altri per muoversi, curarsi, svolgere le attività quotidiane o organizzare la propria assistenza, e conservare nondimeno la capacità di valutare i propri interessi, assumere decisioni e scegliere le modalità attraverso le quali ottenere l’aiuto necessario. Il bisogno di assistenza materiale non coincide, di per sé, con la necessità di essere sostituiti o affiancati nell’esercizio della propria autonomia.

È su questo terreno che l’ordinanza assume particolare rilievo. La Corte esclude ogni automatismo tra il riconoscimento dell’invalidità totale, la condizione di handicap grave o la necessità di assistenza continua e l’apertura dell’amministrazione di sostegno. Occorre verificare l’effettiva incidenza della menomazione sulla capacità di provvedere ai propri interessi e valutare se le esigenze della persona possano essere soddisfatte attraverso strumenti meno invasivi, quali deleghe o adeguate forme di sostegno personale, familiare e sociale. In questo senso la decisione si colloca nel solco di Cass. n. 6584/2025, espressamente richiamata dalla stessa Corte.

Il principio emerge con particolare nettezza quando la Cassazione osserva che, qualora una persona compos mentis versi in una condizione di inabilità fisica, la necessità di assistenza materiale non può, da sola, fondare la nomina di un amministratore di sostegno: spetta infatti alla persona scegliere come provvedervi, anche mediante l’assunzione di personale domestico, secondo una valutazione lucida e consapevole che il giudice non può sindacare (Cass. n. 25747/2026, p. 6).

Ne deriva che il principio di proporzionalità non riguarda soltanto l’ampiezza dei poteri attribuiti all’amministratore, una volta aperta la misura. Esso deve orientare già la valutazione preliminare circa la necessità stessa di ricorrervi. Una protezione non necessaria, per quanto ispirata da intenzioni benevole, rischia infatti di tradursi in una compressione ingiustificata dell’autonomia della persona.

Un rilievo centrale assume, in questa prospettiva, la volontà dell’interessato. Nel caso esaminato, la sua opposizione non è stata considerata isolatamente, ma insieme alle risultanze dell’esame personale, della consulenza tecnica e degli altri elementi istruttori, dai quali emergeva la conservazione delle capacità di giudizio e di autodeterminazione.

La volontà contraria dell’interessato non costituisce necessariamente un impedimento assoluto all’adozione della misura, poiché possono presentarsi situazioni nelle quali la protezione dei suoi interessi richieda un intervento anche non condiviso. Essa, però, quando sia espressione di una scelta lucida e consapevole, non può essere ignorata o superata sulla base di una generica valutazione di opportunità formulata da altri.

Come chiarisce la stessa Corte di cassazione, infatti, «il beneficiario conserva uno spazio di libertà e autodeterminazione incomprimibile e […] la sua volontà, quando provenga da soggetto lucido e capace di comprendere il significato delle proprie determinazioni, deve essere tenuta in particolare considerazione dal giudice, il quale può discostarsene soltanto quando ciò sia necessario per assicurare la protezione degli interessi della persona fragile» (Cass. civ., Sez. I, 23 settembre 2026, n. 25747, p. 4, con richiamo a Cass. nn. 7414/2024 e 34854/2024).

Questa impostazione trova fondamento negli artt. 2 e 13 della Costituzione e nell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, richiamati dalla stessa ordinanza. La tutela della persona fragile non può essere concepita come un potere generale di correggerne le scelte, ma deve rispondere a bisogni effettivi, accertati con rigore e affrontati con strumenti adeguati.

Ma essa richiama anche, e soprattutto, l’intuizione che ha ispirato la riforma introdotta dalla legge n. 6 del 2004 e il pensiero di Paolo Cendon, al quale si deve il contributo fondamentale nell’elaborazione culturale e giuridica dell’amministrazione di sostegno.

L’idea di fondo era, ed è, quella di superare una concezione della protezione costruita prevalentemente sulla privazione della capacità, per affermare un modello capace di adattarsi alla concreta condizione della persona, preservandone quanto più possibile gli spazi di autonomia.

Non più, dunque, la persona costretta entro le categorie rigide della protezione, ma la protezione chiamata a modellarsi sui bisogni, sulle capacità e sulle aspirazioni della persona.

In questa prospettiva, l’amministrazione di sostegno manifesta la propria autentica vocazione non quando amplia indiscriminatamente l’intervento di altri nella vita dell’interessato, ma quando riesce a coniugare l’effettività dell’aiuto con il rispetto della sua individualità.

Riconoscere il valore dell’autodeterminazione non significa negare la necessità della protezione, né abbandonare la persona fragile alle difficoltà derivanti dalla sua condizione. Significa, al contrario, ricercare la forma di sostegno realmente adeguata, senza presumere che ogni bisogno di assistenza debba tradursi in una limitazione giuridica dell’autonomia.

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