E’ in vigore dal 1° aprile 2026 la legge 17 marzo 2026, n. 37, su censimento, controllo e monitoraggio degli affidamenti di minori fuori della famiglia di origine.

La legge, composta da tre articoli, è ispirata al principio del superiore interesse del minore ed è volta a garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all’interno delle proprie famiglie di origine, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge n. 176/1991.

In dettaglio:

  • Articolo 1: Istituzione dei registri sull’affidamento dei minori. Inserisce nella legge n. 184/1983 due nuovi articoli: l’articolo 5-ter, che istituisce presso il Dipartimento per le politiche della famiglia il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza, con funzione di monitoraggio e prevenzione del collocamento improprio; l’articolo 9-bis, che istituisce presso ogni tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario un registro dei minori collocati, con capitolo specifico per ciascun minore in cui la cancelleria annota tutti i provvedimenti adottati nel corso della procedura. Per ambedue i registri è previsto un decreto attuativo da adottare entro 6 mesi.
  • Articolo 2. Osservatorio nazionale sull’affidamento e sugli istituti di assistenza. Istituisce presso il Dipartimento per le politiche della famiglia l’Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza, le comunità di tipo familiare e le famiglie affidatarie, con tre compiti principali: analizzare i dati del registro nazionale, segnalare alle autorità competenti possibili situazioni di collocamento improprio e promuovere ispezioni, presentare entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Ministro delegato per la successiva trasmissione alle Camere. I componenti, tra cui rappresentanti del Ministero della giustizia, non percepiscono alcun compenso. Organizzazione e composizione sono demandate ad un decreto ministeriale da adottare entro 6 mesi.
  • Articolo 3. Disposizioni finanziarie. Quantifica le risorse destinate all’attuazione del provvedimento: fino a 300.000 euro per l’anno corrente e 60.000 euro annui dal 2027 a valere sul Fondo per le politiche della famiglia per il registro nazionale; 250.000 euro per l’anno in corso e 50.000 euro annui dal 2027, a carico del fondo speciale del Ministero della giustizia, per i registri tribunalizi. Per tutte le restanti disposizioni opera una clausola di invarianza finanziaria, con obbligo di attuazione a risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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