brevi riflessioni generali a margine della riforma del processo civile e delle ADR
La mediazione familiare è uno strumento conplementare di risoluzione dei conflitti familiari, utilizzato in particolare in occasione della separazione e del divorzio, con l’obiettivo di facilitare la comunicazione tra le parti e raggiungere soluzioni consensuali.
La mediazione intende ridurre la conflittualità, promuovere la comprensione reciproca e favorire accordi rispettosi delle esigenze di ciascuno.
La rilevanza di una soluzione consensuale nelle controversie e l’efficacia della mediazione sono oggi ampiamente riconosciute sia dagli studiosi che dagli operatori del diritto.
La riforma Cartabia del processo civile e di famiglia ha valorizzato molto la mediazione familiare, facendo affidamento sugli avvocati nella fase pre – contenziosa e nei giudici nella fase contenziosa, con l’inserimento di un invito alla mediazione familiare in qualsiasi momento (art. 473 – bis 10) e nel provvedimento di fissazione di udienza di separazione (articolo 473-bis 14).
Dunque, in Italia, a differenza della Francia e di Paesi come Malta, il legislatore non si è spinto a prevedere l’obbligatorietà della mediazione familiare, nemmeno in fase sperimentale e, di fatto, tto, la mediazione familiare, così come configurata dalla riforma, costitusce una fattispecie di mediazione delegata.
Inoltre, rimangono aperte alcune questioni: la necessità di interruzione della mediazione familiare in caso di emersione di fatti di violenza (articolo 473 – bis 43), con riferimento ad episodi lievi e isolati di violenza; la possibilità di utilizzare la mediazione familiare in sede di negoziazione assistita e di pratica collaborativa e, per ultima, ma non per importanza, la formazione dei mediatori familiari.

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