Espressione del più vasto fenomeno sociale della cooperazione di utenti, le cooperative di comunità costituiscono una forma moderna di paradigma associativo che, da un lato, testimonia un ritorno di interesse per la comunità e, dall’altro, canalizza il ruolo produttivo dei cittadini organizzati. Sia che si tratti di servizi alla persona ovvero servizi di interesse economico generale, le cooperative di comunità permettono di ridurre al minimo le asimmetrie informative caratteristiche di queste tipologie di servizi, grazie alla titolarità di impresa da parte degli utenti-cittadini e alla governance democratica. Si potrebbe forse affermare che, nel caso delle cooperative di comunità, più che in altre forme di cooperazione, la mutualità interna viene a coincidere con quella esterna, poiché la cooperativa di comunità non ha come riferimento particolari gruppi sociali o professionali ma la cittadinanza (locale) nella sua complessità, produttori e utenti finali coincidono.

Per quanto attiene la forma giuridica adottata dalle cooperative di comunità, ad oggi, è possibile fare riferimento agli interventi regionali, che hanno disciplinato il fenomeno secondo due distinte modalità. La prima riconosce l’impresa di comunità alla stregua di una qualifica applicabile, al ricorrere di determinazione condizioni, a tutte le forme di impresa cooperativa. La seconda identifica la cooperativa di comunità quale espressione della più ampia nozione di cooperativa sociale.

Nel contesto sopra brevemente delineato, si colloca la l.r. Veneto 12 agosto 2025, n. 21 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità), il cui obiettivo (si legge nell’art. 1, comma 1) è riconoscere e promuovere “il ruolo e la funzione di “cooperative di comunità” alle società cooperative che abbiano come obiettivo garantire servizi in risposta a bisogni di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria.”

La legge regionale in parola identifica, dunque, le “cooperative di comunità” quale “declinazione” della forma cooperativa in generale, che, nello specifico, deve operare nel territorio regionale prevalentemente: in aree montane, in particolari contesti, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, in particolare, in cui siano presenti marginalità sociali; nei piccoli comuni.

La maggioranza dei soci delle “cooperative di comunità”, i quali possono risultare appartenenti alle diverse categorie (cooperatori, finanziatori, sovventori) deve essere costituita da persone fisiche o giuridiche residenti o con sede legale (che assicurino continuità di attività) nel territorio di riferimento.

Oltre alla (tradizionale) previsione di sostegno economico a loro favore da parte della Regione, la legge in argomento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, al fine di favorire la partecipazione delle cooperative di comunità nell’individuazione e nell’attuazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi di interesse pubblico o di utilità sociale e di agevolarne la diffusione quali strumenti di sviluppo economico integrato tra soggetti pubblici e privati:

a)   promuove forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, attraverso l’adozione di appositi schemi di convenzioni tipo ovvero attraverso l’attuazione delle forme di coinvolgimento attivo di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, ove applicabili;

b)   favorisce, d’intesa con gli enti locali, la partecipazione delle cooperative di comunità alla gestione dei beni comuni mediante: i) la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali; ii) il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;

c)    promuove il ruolo delle cooperative di comunità nell’attuazione di politiche attive del lavoro sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro;

d)   individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi;

e)    può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate per favorire la costituzione di cooperative di comunità e per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere, presso le altre amministrazioni pubbliche, l’impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità.

Le previsioni sopra richiamate testimoniano della volontà del legislatore regionale di voler valorizzare il ruolo delle cooperative di comunità alla stregua, tra l’altro, dei soggetti di Terzo settore, in dimensioni di raccordo che non risultino necessariamente riconducibili alle logiche di mercato.

In questo senso, si può comprendere come le cooperative di comunità potranno contribuire, in una logica sussidiaria e solidale, alla realizzazione dei progetti di vita, sostenuti da budget di progetto, così come stabilito dal d. lgs. n. 62/2024.

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