“L’appaltatore o prestatore d’opera, incaricato della realizzazione di opere da eseguire su strutture preesistenti, viola il dovere di diligenza stabilito dall’articolo 1176 del codice civile, se non si accerta, nei limiti delle comuni regole dell’arte, dell’idoneità delle anzidette strutture a consentire l’opera commessagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima e viola altresì i doveri di adempiere alla sua obbligazione con correttezza e buona fede, se, avendo accertato l’inidoneità di tali strutture, procede egualmente all’esecuzione dell’opera“: Cass., sez. II civ., ordinanza 18 marzo 2026, n. 6482 – Presidente Cirillo, Relatore Penta.

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