Prof. Alceste Santuari

Nel 2024, due distinti d. lgs., segnatamente, i nn. 26[1] e 64, hanno integrato e modificato il d. lgs. n. 267 del 1992, rubricato “Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate”, che all’art. 2 recava disposizioni in tema di volontariato. Appare opportuno ricordare che detti provvedimenti contengono, sulla base di uno specifico procedimento che coinvolge lo Stato e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige Suedtirol, norme attuative delle previsioni dello statuto regionale. Nello specifico, i provvedimenti in parola contengono talune norme attuative volte a riconoscere, valorizzare e promuovere gli enti del Terzo settore (ETS) ex d. lgs. n. 117/2017, che operano nell’ambito provinciale.

Ma gli ETS non risultano essere gli unici destinatari dell’intervento legislativo: invero, i decreti legislativi di attuazione prevedono che le due Province autonome di Trento e Bolzano, con apposita legge provinciale e nell’ambito delle materie di propria competenza, provvedono a istituire un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, “svolgono attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore”. Ai fini dell’iscrizione nel registro in argomento, “gli statuti delle associazioni e degli altri enti iscritti nell’elenco” debbono garantire “il rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati nonché di elettività delle cariche sociali”. All’elenco provinciale sono iscritti di diritto gli enti iscritti al RUNTS con sede o ambito di operatività nel territorio delle province autonome, il cui sistema di iscrizione dovrebbe essere basato su presupposti e con requisiti diversi rispetto a quello nazionale del Runts e che, nelle intenzioni provinciali, dovrebbe risultare più semplificato e con un controllo esclusivamente rimesso alla Provincia, ma con esiti analoghi quanto al regime di promozione.

Merita evidenziare che il d. lgs n. 64/2024 ribadisce che gli istituti giuridici di natura cooperativa tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore trova la sua legittimazione giuridica nell’art. 55 del Codice del Terzo settore. Detto richiamo, tuttavia, non esclude un ruolo specifico anche per gli enti iscritti nel nuovo elenco: per questi ultimi, comunque, è riservato soltanto un ruolo in attività strumentali o complementari, con un ruolo definito e in presenza di specifici requisiti organizzativi e funzionali.

Sulla base di tali norme di attuazione, la Provincia autonoma di Bolzano ha così approvato una legge provinciale (l.p. Bolzano 8 luglio 2025, n. 7) finalizzata all’istituzione dell’elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore.

Al netto di altre considerazioni, il quadro sopra brevemente delineato permette di affermare che le disposizioni normative attuate in provincia autonoma di Bolzano sottendono una sostanziale assimilazione tra ETS e non – ETS a livello territoriale, con esiti inediti e sperimentazioni locali di indubbio interesse anche per altri contesti regionali, in specie in ordine ai rapporti che possono instaurarsi tra enti locali e soggetti non profit (oltre agli ETS).


[1] L’unico art. 1 recita quanto segue: “1. All’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, valorizza e promuove gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che operano nell’ambito provinciale, nonché gli altri enti iscritti nell’elenco di cui al comma 2-quinquies.

2-ter. Ai fini del presente articolo si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del medesimo decreto con sede o ambito di operatività nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. La Provincia autonoma di Bolzano promuove l’accesso degli enti del Terzo settore ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconosce agli stessi le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La Provincia autonoma di Bolzano esercita le funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in provincia di Bolzano.

2-quater. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato nel territorio provinciale ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e può concludere con esso accordi o convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 61, comma 1, lettera a), del medesimo decreto.

2-quinquies. La Provincia autonoma di Bolzano disciplina, con legge provinciale e nell’ambito delle materie di propria competenza, la tenuta di un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, promuovendo per gli stessi l’accessibilità ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscendo anche le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Gli statuti delle associazioni e degli altri enti iscritti nell’elenco garantiscono il rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati nonché di elettività delle cariche sociali.

2-sexies. All’elenco di cui al comma 2-quinquies sono altresì iscritti di diritto gli enti già iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede o ambito di operatività nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

2-septies. La Provincia autonoma di Bolzano promuove e valorizza i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti di cui al comma 2-bis, anche disciplinando le modalità di attuazione della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità, gli enti del Terzo settore possono avvalersi, secondo modalità disciplinate dalla Provincia autonoma di Bolzano, del contributo degli enti di cui al comma 2-quinquies, a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attività strumentali o complementari rispetto alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.».

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