Nel dibattito sul referendum relativo alla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, è necessario riportare l’attenzione su un profilo troppo spesso trascurato: l’impatto che tale riforma potrebbe avere sulla qualità dell’applicazione della Convenzione di Istanbul e, più in generale, sulla tutela effettiva delle donne vittime di violenza.La competenza nell’applicazione della Convenzione di Istanbul non è una competenza meramente tecnica o formalistica. Essa richiede una formazione comune, continuativa e interdisciplinare che coinvolga tanto i pubblici ministeri quanto i giudici, affinché vi sia una cultura giuridica condivisa sui temi della violenza di genere, della vittimizzazione secondaria, del superamento degli stereotipi e della centralità della protezione delle vittime.La separazione delle carriere rischia di produrre, nel tempo, una divaricazione non solo ordinamentale ma anche culturale e formativa. Se pubblici ministeri e giudici non condivideranno più percorsi formativi strutturati e continuativi – non sulle singole norme, ma sull’interpretazione delle convenzioni internazionali e sugli standard sovranazionali di tutela – si creerà inevitabilmente una formazione “di serie B” per la funzione requirente su questi temi.Questo avrebbe conseguenze concrete: minore uniformità nell’approccio ai reati di violenza domestica e di genere, maggiore frammentazione interpretativa e un indebolimento dell’approccio integrato richiesto dalla Convenzione di Istanbul.Non possiamo ignorare che l’Europa: Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel 2023 (1 ) e il Grevio nel 2025 (2 ) hanno richiamato l’Italia per l’elevato tasso di archiviazioni nei procedimenti per violenza contro le donne e per la persistenza di stereotipi e pregiudizi nel trattamento giudiziario di questi casi. È stato inoltre evidenziato come permangano, a livello investigativo e giudiziario, narrazioni che attribuiscono alle donne un uso “strumentale” della denuncia , soprattutto nella fase postseparativa (per altro collegata pesantemente al rischio femminicidio) e che minimizzano la gravità della violenza domestica.In un contesto già segnato da criticità, introdurre una separazione che indebolisca la condivisione culturale e formativa tra chi esercita l’azione penale e chi giudica rischia di amplificare tali distorsioni. La risposta non può essere una frammentazione ulteriore, ma un rafforzamento della formazione comune e obbligatoria sui diritti umani, sulla violenza di genere e sugli obblighi internazionali assunti dallo Stato.La questione, dunque, non è soltanto ordinamentale. È una questione di qualità della giustizia e di tutela effettiva dei diritti fondamentali. Se vogliamo un sistema realmente capace di applicare in modo coerente e rigoroso la Convenzione di Istanbul, dobbiamo investire in competenza condivisa, non in separazioni che rischiano di tradursi in disallineamenti culturali e in un arretramento nella protezione delle vittime. ciò si aggiunge un ulteriore profilo di criticità: la frammentazione dell’organo di governo autonomo della magistratura. La prospettiva di una separazione delle carriere che si rifletta anche in una distinta articolazione del Consiglio Superiore della Magistratura rischia di consolidare un orientamento che frammenta la cultura giuridica sulla violenza di genere, anziché rafforzarla in chiave sistemica e unitaria.Una cultura condivisa sull’applicazione della Convenzione di Istanbul non si costruisce soltanto nelle aule giudiziarie, ma anche nei luoghi istituzionali in cui si orientano le prassi, si valutano le professionalità e si esercita la funzione disciplinare. Un CSM frammentato rischia di rendere più debole la capacità dell’istituzione di promuovere un indirizzo comune e coerente sull’obbligo di interpretazione conforme alle convenzioni internazionali e agli standard sovranazionali in materia di violenza contro le donne, nonché misure disciplinari più incisive nei confronti di chi deroga.In particolare, si ostacolerebbe un percorso in fieri volto a garantire, anche all’interno del CSM, un canale strutturato e riconoscibile per accogliere e valutare le doglianze provenienti dalle donne vittime di violenza e dalle associazioni impegnate nell’attuazione della Convenzione nei nostri tribunali. Oggi tali realtà segnalano non di rado decisioni giudiziarie che non applicano la Convenzione o che interpretano in modo restrittivo – talvolta distorsivo – le innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia.La frammentazione istituzionale rischia di rendere più difficile l’elaborazione di orientamenti comuni, di linee guida interpretative e di una vigilanza effettiva sulla qualità dell’applicazione degli obblighi internazionali. In un ambito già viziato da un elevato tasso di archiviazione in cui si è notata la persistenza di stereotipi di genere nei procedimenti per violenza domestica e sessuale, ogni intervento che indebolisca l’unità culturale e ordinamentale della magistratura rischia di tradursi in un ulteriore fattore di deterrenza per le donne che intendano rivolgersi alla giustizia.Se l’obiettivo è rafforzare la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario, la strada non è la segmentazione delle responsabilità e delle culture professionali, ma l’investimento in un governo autonomo che si responsabilizza in modo unitario per promuovere la coerenza interpretativa e piena attuazione della Convenzione di Istanbul rafforzando la propria funzione disciplinare e rimuovendo dalle specifiche funzioni inquirenti e giudicanti quegli operatori incapaci di accogliere lo spirito e la lettera della Convenzione nel rispetto anche dell’articolo 117 della Costituzione.
1 “Notes with concern that the data provided by Italy show a persistently high percentage of domestic and sexual violence proceedings shelved at the preliminary investigation stage, the limited use of protection orders and a significant rate of violations of them”. Italy’s violence-against-women data ‘worrying’ – CoE (ANSA/Englishhttps://www.ansa.it/english/news/general_news/2023/09/22/italys-violence-against-women-data-worryingcoe_9cdd717a-5557-4c07-b76e-608e3b825407.html
2.“Data show that there are high levels of dismissals and attrition rates for all cases of violence against women. Moreover, trials continue to be long and, where they end with a conviction, sanctions are not always proportionate or dissuasive. Furthermore, victims continue to experience secondary victimisation because of gender stereotypes and prejudices”. GREVIO (2025). Building trust by delivering support, protection and justice – Italy: First thematic evaluation report. https://rm.coe.int/first-thematic-evaluation-report-building-trust-by-delivering-support-/48802994412A

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