Segnalo una importante pronuncia della Suprema Corte, che evidenzia condivisibili e ragionevoli criteri di ripartizione della responsabilità per danno da cose in custodia, che si possono ritenere adeguati ed utilizzabili in tutti i casi in cui vi sia una scissione tra proprietà e detenzione. Le indicazioni ricavabili dalla pronuncia sono, infatti, suscettibili di applicazione anche oltre lo specifico caso oggetto della concreta vicenda pervenuta all’esame del Supremo Collegio (immobile oggetto di rapporto di locazione), potendo, ad esempio, riguardare anche le ipotesi di contratto preliminare con consegna anticipata, o di compravendita con consegna differita: “In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all’evento lesivo, al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità“: Cass., sez. III, ordinanza 11 marzo 2026, n. 5485 – Presidente De Stefano; Relatore Fanticini.

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