In questa sentenza, che parte dal ricorso delle responsabili legali dell’ Associazione Differenza Donna, Teresa Manente e Ilaria Boiano, La CEDU ‘ricorda’ ai tribunali italiani l’esistenza di una Convenzione e anche di una riforma civile che avrebbero dovuto accompagnare le donne, insieme ai loro figli, nella tutela dalla violenza.
In particolare sottolineiamo due elementi della sentenza.
- Il primo elemento riguarda la valutazione dei maltrattamenti nel penale che hanno portato ad un’assoluzione dell’imputato senza ricorso del PM in appello (come richiesto dalla donna) . Questo tema è purtroppo ricorrente e male affrontato nei nostri tribunali sia nelle indagini preliminari che nel corso del giudizio, per cui ci troviamo spesso di fronte ad una cattiva interpretazione dell’art. 572 cp che non viene illuminato nella specifica trattazione della violenza domestica dagli articoli della Convenzione di Istanbul (Cass. Pen. 3377/23).
- Il secondo elemento riguarda quello che allo stato attuale tarda a essere recepito nei tribunali: il fatto che il procedimento civile ha autonomia di istruttoria e quando vi siano anche archiviazioni o assoluzioni nel penale (come in questo caso) si ha il dovere e l’obbligo di procedere a valutare i maltrattamenti e le violenze con i mezzi e secondo le finalità proprie del processo civile, fornendo anche la dovuta tutela alle donne e ai loro figli.
- Ecco per il primo punto alcuni passaggi sulle valutazioni del tribunale di Civitavecchia fondati sul fatto della non sistematicità delle violenze e dulcis in fundo, in riferimento alle vicende separative, su tensioni relative all’affido del figlio minore.
- “Per quanto riguarda l’accusa di maltrattamenti, il tribunale, dopo aver qualificato gli atti di G.C. come dispetti, ha ritenuto che, nel loro insieme, gli elementi del fascicolo non fossero sufficienti a dimostrare con il grado di certezza richiesto gli elementi costitutivi del reato perseguito. Infatti, secondo il tribunale, il reato di maltrattamenti all’interno della famiglia implicava una condotta abituale caratterizzata da una serie di atti penalmente rilevanti volti a ledere l’integrità fisica o morale della vittima e a infliggerle sofferenze continue, atti che, aggiungeva, dovevano avere carattere sistematico e rendere la convivenza particolarmente dolorosa, distinguendosi così da atti isolati o occasionali. Egli rilevava che i comportamenti di G.C. si erano protratti per un periodo di circa nove mesi, caratterizzato da un deterioramento irreversibile dei rapporti all’interno della coppia, ma osservava che gli atti di maltrattamento denunciati si limitavano a rare occasioni e consistevano in particolare in insulti e critiche severe che non rivelavano l’intenzione di sottoporre la vittima a sofferenze continue. Riteneva che la ricorrente non fosse stata ridotta a uno stato di sottomissione psicologica e che i comportamenti di G.C. sembrassero piuttosto motivati dal risentimento dovuto alla fine della sua relazione con l’interessata e dalle tensioni legate alla custodia del figlio e alla loro convivenza forzata nella casa familiare”.
Su questa scia del conflitto separativo la Cedu evidenzia: “Il tribunale ha inoltre considerato i comportamenti dell’imputato, in particolare le accuse di carrierismo e le critiche alle capacità genitoriali della vittima, più come espressioni di un conflitto e di risentimento che come atti
sistematici di maltrattamento”.
Così si pronuncia la Cedu nella valutazione delle conclusioni del tribunale che hanno portato all’assoluzione dell’imputato:
“120. La Corte conclude che, tenuto conto del modo in cui hanno trattato gli elementi sottoposti loro che riferivano di violenze coniugali perpetrate nei confronti della ricorrente – e in particolare della loro incapacità di garantire che l’autore dei fatti fosse perseguito e, se del caso, punito senza indebito ritardo –, le autorità interne non hanno tenuto conto, nell’ambito dell’indagine penale, del
problema specifico della violenza domestica. In particolare, la Corte non può che constatare che:
– il procedimento penale dinanzi al tribunale di Civitavecchia è durato quattro anni e che si sono succeduti quattro giudici;
– il tribunale ha ritenuto che i comportamenti di G.C. nei confronti della ricorrente, sebbene oggettivamente molesti e aggressivi, fossero più l’espressione di un conflitto e di un risentimento che atti di maltrattamento sistematico, e che la ricorrente non fosse stata ridotta a uno stato di sottomissione psicologica. Non è stata effettuata alcuna valutazione approfondita delle accuse di violenza psicologica e fisica, di ostacolo all’esercizio del diritto di visita della ricorrente e di violenza economica;
– per assolvere G.C. dal reato di lesioni personali, il tribunale ha messo in dubbio la credibilità della ricorrente senza una motivazione sufficiente, nonostante la presentazione da parte di quest’ultima di un certificato medico redatto in regime di urgenza immediatamente dopo i fatti denunciati.
121. La Corte ritiene che, agendo in tal modo, le autorità interne abbiano mancato al loro obbligo di dare una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente. Essa rileva inoltre che la ricorrente non ha potuto presentare ricorso contro la sentenza, poiché la sua richiesta è stata respinta dalla procura.
122. Ne consegue che, nelle circostanze particolari del caso di specie, tenuto conto del pericolo sociale specifico rappresentato dalla violenza contro le donne e della necessità di combatterla con azioni efficaci e dissuasive, lo Stato, nella sua risposta alla violenza subita dalla ricorrente, non ha adempiuto in modo sufficiente al suo obbligo procedurale di garantire che le violenze da lei subite fossero trattate in modo adeguato”.
2. Sul secondo punto, per quanto riguarda l’accesso alla giustizia civile in tema di separazioni e affidi, la CEDU fa una disamina puntuale della nostra riforma richiamando lo stato italiano al suo rispetto e applicazione e in particolare ci ricorda:
“54. Il decreto legislativo n. 149/2022 prevede che, nei procedimenti familiari in cui siano contestati fatti di violenza domestica o di genere, siano garantite adeguate misure di salvaguardia e protezione, ai sensi dell’articolo 473 bis.70 e seguenti del codice di procedura civile italiano”.
“È prevista una procedura prioritaria per le cause familiari che comportano accuse di violenza, anche se i fatti non costituiscono reati penali, in particolare nei casi che riguardano l’affidamento di un minore o una separazione per colpa, anche in assenza di denuncia o in caso di prescrizione”.
“La parte che denuncia violenze deve menzionare negli atti introduttivi l’esistenza di procedimenti in corso e allegare i documenti pertinenti (verbali, testimonianze, ecc.). Il giudice può raccogliere d’ufficio documenti o qualsiasi altro mezzo di prova, interrogare liberamente le parti, ascoltare parenti o vicini, o nominare un esperto per proteggere la vittima e i figli (art. 473 bis.44).
“Se emergono elementi di violenza, anche in fase preliminare, il giudice deve adottare le misure necessarie, compreso l’intervento dei servizi sociali e la supervisione del diritto di visita, senza compromettere la sicurezza delle vittime. Tali misure sono quelle previste dall’articolo 473 bis.70.
Il giudice può quindi accelerare il procedimento, ridurre i termini, ordinare l’audizione di testimoni, ottenere documenti pubblici o nominare un esperto. Se la richiesta è fondata, emette ordinanze di protezione”.
Sul tema della protezione e della valutazione del rischio in ogni ambito la Corte è chiara:
“a) Le autorità devono reagire immediatamente alle denunce di violenza domestica.
b) Quando vengono a conoscenza di tali denunce, le autorità devono stabilire se esiste un rischio reale e immediato per la vita delle vittime di violenza domestica che sono state identificate e, a tal fine, devono effettuare una valutazione del rischio che sia autonoma, proattiva ed esaustiva. Nel
valutare la realtà e l’immediatezza del rischio, devono tenere debitamente conto del contesto particolare dei casi di violenza domestica”.
Rispetto al procedimento civile nel caso in oggetto, la Corte rileva che:
“nonostante la gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente, i tribunali civili hanno fissato l’udienza relativa all’affidamento del figlio e all’attribuzione del godimento dell’abitazione familiare a una data distante nove mesi dalla data di presentazione del ricorso da parte della ricorrente dinanzi ai tribunali civili. Essa constata inoltre, da un lato, che non è stata effettuata alcuna segnalazione, nonostante la procura fosse parte del procedimento e, dall’altro, che il tribunale sembra non aver valutato, almeno prima del luglio 2018, il rischio a cui erano esposti la ricorrente e suo figlio”.
Questa sentenza chiarisce bene le responsabilità dei tribunali italiani quando sottovalutano i maltrattamenti subiti dalle donne e li confondono con semplici conflitti solo perché una donna quando denuncia un partner intraprende anche un’azione civile di separazione o di affido dei figli comuni. Chiarisce anche la necessità di svolgere sempre, nel penale e nel civile, una valutazione del rischio appropriata alle esigenze di tutela della donna e dei suoi figli.
Lo stato delle denunce in Italia da parte delle donne e gli esiti di queste denunce ci rappresentano molto bene perché il fenomeno della violenza contro le donne non si riduce ma rimane stabile nel tempo (in particolare i femminicidi) oppure aumenta rispetto ad altri delitti (Relazione Muratore, Istat, al convegno del CSM del 19 settembre “Dall’educazione alla prevenzione: le istituzioni a confronto per un efficace contrasto alla violenza sulle donne”). Questi dati impietosi impongono a tutte le istituzioni un esame di realtà andando a modificare quei pregiudizi sulle donne, di cui la Cedu parla anche in questa sentenza, come ostacolo all’applicazione delle leggi positive che l’Italia ha e che, se applicate, sarebbero in grado di contrastare con più successo il fenomeno della violenza.

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