RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
La sentenza della vergogna, come definita da tanti in questi giorni, è istruttiva e va letta nella sua interezza e non solo con stralci giornalistici. La sentenza, che non è una anomalia del sistema giudiziario, veicola stereotipi e pregiudizi presenti nel corpo della nostra società, sedimentati in secoli di storia delle donne. Sono presenti, ben in evidenza, tutte le disparità di genere: le vittime donne sono meno vittime degli uomini; le donne che delinquono sono più delinquenti degli uomini; le parole, le emozioni, le giustificazioni delle donne valgono meno di quelle degli uomini. In questa sentenza troviamo concentrati tutti questi pregiudizi e la tendenza a empatizzare con gli uomini, mariti, compagni, padri. Tutto viene ridimensionato nella logica del conflitto e negata la realtà della sopraffazione tra i sessi; come ad esempio quando si minimizza quanto dichiarato dalla vittima: “Lui era solito, quando discutevamo, alzare la voce e venirmi naso a naso, spingermi o prendermi per la spalla, spingermi “vai via”, o la mano in faccia e spingermi il viso”. Questa in sentenza non è violenza abituale, non sono schiaffi (gli unici a determinare la violenza), intimidazioni e minacce; non si legge cioè quanto questo contrasto fisico, di opposizione di corpi, sia violenza indiscutibile nella rappresentazione di una sproporzione tra forze in campo, relative a diverse masse corporee e muscolari che si fronteggiano.
Ma lasciamo perdere questo aspetto dell’incapacità di leggere violenza e maltrattamenti nella relazione di coppia e di non valutare il reato corrispondente a vantaggio dell’uomo. E’ possibile che i giudici di questo collegio non siano addestrati a questa lettura e soprattutto non conoscano la Convenzione di Istanbul, legge dello stato italiano (in tribunale abbiamo sentito dire dai giudici, in alcuni procedimenti, che la Convenzione non era esecutiva in Italia!). Ma non accade solo questo, dobbiamo anche valutare il fatto che il pregiudizio contro le donne tende anche a travalicare le norme basilari del processo penale: ad esempio il fatto che la persona offesa, quale testimone del reato, è sotto giuramento ed è obbligata a dire la verità; l’autore, al contrario, non ha questo obbligo per difendersi, non giura sulla sua versione dei fatti. Ebbene in più passaggi della sentenza, quando sono messe a confronto le due versioni, viene premiata la versione minimalista e giustificazionista dell’uomo, mettendo in campo anche i giudici, a sostegno della versione dell’uomo, un’interpretazione molto soggettiva dei fatti. Che dobbiamo dire a proposito? Che l’incompetenza che trasuda dalla sentenza non è solo limitata alla questione della violenza contro le donne.
Questa sentenza è allora il frutto più complessivo del fenomeno diffuso della vittimizzazione secondaria, esercitata contro le donne vittime della violenza maschile (violenza primaria nella vita familiare o quotidiana) quando entrano in contatto con le aule giudiziarie, vuoi penali vuoi civili. Le loro denunce contro gli uomini (partner ed ex-partner, mariti e padri dei loro figli) sono considerate strumentali proprio come in questo caso, in cui si utilizza il linguaggio medievale della ‘malevolenza’ (“strumentalmente e malevolmente proposto dalla parte civile con una testimonianza ancora una volta inattendibile”) per etichettare le donne accusate di portare avanti interessi personali che non le rendono testimoni credibili. Il principio di considerare la persona offesa, testimone attendibile fino a prova contraria non è mai osservato in questi casi (vedi anche a questo proposito l’intervista del Procuratore di Tivoli, Francesco Menditto: nel nostro codice c’è una presunzione di veridicità in quello che dicono i testimoni e la persona offesa è testimone di se stessa). Infine in questa sentenza dove, come si è detto e lo ripetiamo, non si è voluto vedere il reato di maltrattamenti, ma solo quello di lesioni, rintracciamo un ulteriore e gravissimo errore: non si sono messe in relazione le minacce di morte (indicatore di letalità internazionalmente acclarato) con la conseguente azione capace di realizzare, per tutti gli effetti materiali e motivazionali, quell’obiettivo verbalmente dichiarato.
La donna è stata percossa a mani nude, da un uomo crediamo di evidente maggiore potenza fisica, in settori corporei delicati, come la testa e il volto: la donna non è morta ma è sopravvissuta a quello che secondo noi, poteva essere letto come tentativo omicidiario. Ma nessuno ha parlato però di tentato femminicidio in questo caso, cosa che avrebbe superato in gravità anche la questione del maltrattamento o meno, andando quindi a incidere sulla determinazione di una pena meno irrisoria di quella comminata con la condizionale ( un anno e tot mesi).
Questa poi è la parte più grave di questa vicenda e cioè i motivi esplorati in sentenza dell’atto intenzionalmente omicidiario (capace cioè in sé di causare morte). I motivi fanno parte dell’armamentario di un delitto che pensavamo, come donne, di esserci lasciate alla spalle: il famigerato delitto d’onore abrogato nel 1981. Questi motivi rispuntano come giustificazione nella sentenza per mandare impunito l’uomo. Ecco infatti riecheggiare nell’aula del tribunale in pieno 2025 che la donna aveva una relazione con un nuovo compagno, che aveva sfasciato una famiglia felice, che aveva comunicato la sua decisione di separarsi all’uomo in modo brutale (tramite WA, con tutta evidenza per evitare un consueto corpo a corpo dagli esiti imprevedibili) , manca solo qui il motivo ancestrale della lesione dell’onore maschile, ma questa lesione traspare da tutte le giustificazioni dell’aggressione che poteva essere mortale. Il delitto d’onore si ispirava a una concezione della donna come proprietà dell’uomo, alle sue dipendenze, senza libertà di decidere della sua vita anche dal punto di vista sentimentale e sessuale.
Il delitto d’onore prevedeva sia in caso di morte sia di lesioni, una attenuante significativa della penae individuava nello stato d’ira conseguente alla presa d’atto di un comportamento ‘fedifrago’ la giustificazione dell’atto omicidiario o lesivo. E di ira parla la sentenza per giustificare l’aggressione alla donna; lo stato d’ira, secondo quanto riferito solo dall’autore, era determinato dall’aver appreso dal figlio (ma non da questi confermato) particolari sessuali della relazione della donna con il suo attuale compagno; particolari accolti dai giudici come il motivo scatenante, plausibile e giustificatorio dell’unico episodio di violenza di un uomo che – secondo loro – non aveva mai agito maltrattamenti sulla moglie in precedenza: “Ma se -al contrario- lo sfogo d’ira dell’imputato viene correttamente inserito nel suo contesto, un contesto che tenga conto delle cause – segnatamente di comportamenti non ineccepibili della stessa vittima- , ecco che quello sfogo potrà essere ricondotto alla logica delle relazioni umane”.L’esito è appunto una sentenza empatica con l’autore e colpevolizzante della vittima, in pieno stile ‘delitto d’onore’.
Prendiamo atto che niente è conquistato una volta per sempre e le donne devono vivere continuamente in una condizione di ALLERT.A Alla fine, possiamo ribadire che la lettura di questa sentenza è sicuramente molto istruttiva. Essa costituisce una summa dei tanti pregiudizi che affliggono la nostra società. Ci auguriamo che la sentenza con l’adeguato supporto critico delle insegnanti, o delle esperte dei centri anti-violenza, possa essere letta nelle scuole superiori; in modo da chiarire cosa significa la vittimizzazione primaria e secondaria e da indicare il cammino ancora da fare per contrastare la violenza contro le donne in famiglia, nella società, nelle istituzioni.
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• La medesima sentenza del Tribunale di Torino in un articolo della rivista “Giurisprudenza penale”
Segnaliamo ai lettori, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda (caso Lucia Regna) – su cui hanno recentemente preso posizione il Presidente della Associazione Nazionale Magistrati e la Camera Penale di Torino – la sentenza con cui il Tribunale di Torino ha assolto un imputato dalla contestazione di maltrattamenti in famiglia, condannandolo per il reato di lesioni.
Dato l’interesse suscitato si rende disponibile il recente articolo pubblicato da Giurisprudenza penale.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 572 c.p. – e, in particolare, quello della abitualità della condotta – sulla base essenzialmente della inattendibilità della parte civile (“da valutare con estrema cautela, in ossequio alle fondamentali indicazioni di Cass. SS.UU. n. 4146/2012, perché proveniente da una parte civile portatrice di macroscopici interessi personali e patrimoniali”), le cui dichiarazioni sono risultate caratterizzate dalla “tendenza a trasfigurare episodi che fanno parte dei consueti rapporti familiari in insopportabili soprusi di elevata frequenza” e dalla “sovrapposizione e conseguente identificazione delle discussioni con le violenze fisiche”.
www.giurisprudenzapenale.com/2025/09/13/maltrattamenti-in-famiglia-la-sentenza-del-tribunale-di-torino-in-una-recente-e-discussa-vicenda-di-cronaca-caso-lucia-regna/
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