l’Ordinanza di Cassazione n. 26279/22
Elvira Reale, psicologa Associazione salute donna,
consulente Commissione Femminicidio al Senato XVIII legislatura.
Il 6 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso alla sentenza d’Appello, avanzato da una madre di Assisi, la cui vicenda è stata alla ribalta delle cronache quando nel maggio 2021 le è stato tolto il figlio per essere affidato a una casa famiglia.
La vicenda della madre ‘di Assisi’ ricalca quelle dei 36 casi speciali, di cui si è occupata la commissione femminicidio al senato, nell’ambito dell’inchiesta sulla vittimizzazione secondaria che ha focalizzato anche l’attenzione sulle donne che denunciano la violenza domestica e si vedono re-vittimizzate nei tribunali civili a cui si rivolgono per le questioni dell’affidamento dei figli minori.
Seguendo l’Ordinanza apprendiamo che l’incipit della vicenda è una denuncia che viene accolta e, diversamente da molti altri casi, non archiviata ma ancora in vita nel suo percorso giudiziario. La denuncia nel penale avvia di ufficio l’iter presso il Tribunale per i minorenni, volto appunto alla tutela del figlio minore della coppia.
Il Tribunale su questa denuncia apre un procedimento a salvaguardia del minore operando in una prima fase in una giusta direzione, salvaguardando, secondo l’articolo 31 della convenzione di Istanbul, la sicurezza della coppia madre-figlio, sollevando dalla responsabilità genitoriale il padre e attuando misure di protezione per il minore.
la Corte d’appello invece esclude che si possa parlare di volenza assistita, derubricando quindi la violenza a rapporto conflittuale, caratterizzato da reciproche urla (ma dei calci e graffi non dà conto). In definitiva sui fatti di violenza oggetto di un procedimento penale in atto, la Cassazione accetta che la Corte di appello abbia aderito alla ricostruzione dei fatti svolta dai servizi o altri soggetti, derubricando a conflitto e urla reciproche ‘testimoniate da vicini’, i fatti di violenza di cui si discute parallelamente nel penale. In più ritroviamo l’avallo del costrutto della PAS (alienazione parentale) nesso fuori gioco da predicenti ordinanze (per tutte la 9691/22) e invece qui presente nella valutazione dei consulenti che parlano di manipolazione e condizionamento del bambino da parte della madre.

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