Prof. Alceste Santuari

Le Aziende di Servizi alla Persona, risultato della trasformazione giuridica delle precedenti IPAB (art. 10, l. n. 328/2000, d. lgs. n. 207/2001 e, per quanto attiene al caso che di seguito si esamina, l.r. E-R n. 2/2003), possono gestire i servizi ad esse affidati dall’ordinamento “in economia”, ossia direttamente con le proprie risorse umane ed economiche, attraverso il ricorso al mercato degli operatori economici, ivi comprese le società cooperative sociali oppure sperimentare formule diverse dalle due precedenti.

L’Azienda Servizi alla Persona (ASP) della Romagna Faentina ha deliberato di istituire un partenariato pubblico-privato istituzionalizzato con un Ente del Terzo settore, individuato a seguito di una procedura di co-progettazione ex art. 55 del Codice del Terzo settore, per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali socio sanitari assistenziali e socio sanitari rivolti agli anziani non autosufficienti.

La collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati, ancorché non profit, frutto di una selezione di questi ultimi, di norma, è riconducibile alla forma della società mista, così come disciplinata nel d. lgs. n. 175/2016 (T.U. sulle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni). Il T.U. in parola stabilisce che la società mista si costituisca ad esito di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata a selezionare il soggetto privato (for profit ovvero non profit), capace, contestualmente, di apportare il finanziamento e il know how gestionale ritenuti adeguati alla realizzazione degli obiettivi indicati nel bando di selezione.

Alla luce di quanto sopra descritto, l’ASP ha trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti l’atto costitutivo della società, lo schema di Statuto, la relazione in merito alla verifica ed attestazione della correttezza, coerenza e congruità dell’analisi economica di sostenibilità, nonché il business plan.

La sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti, con parere n. 35/2025 dell’11 marzo 2025, ha escluso la propria competenza all’esercizio di un controllo preventivo di cui all’art. 5, d. lgs. n. 175/2016 sulla costituzione di una società mista a valle di un percorso di co-progettazione. La Sezione ha sottolineato che la scelta dell’ASP di ricorrere all’art. 55 del Codice del Terzo settore, intesa quale norma che valorizza il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha evidenziato l’intenzione dell’ASP di seguire “un canale differente di amministrazione, alternativo a quello del profitto e del mercato” (cfr sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020), ricorrendo dunque ad un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza, ma a quello di solidarietà, configurando, conseguentemente, un diverso rapporto tra P.A. e il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto di natura sinallagmatica.

Ed è alla luce di questa scelta giuridico-organizzativa, ritenuta “eccedente” le previsioni di cui al “decreto Madia”, che la Sezione regionale della Corte dei Conti ha valutato che la richiesta di parere avanzata dall’ASP esulasse dalla cognizione della medesima Corte, “posto l’immanente e assorbente fine del principio di solidarietà”.

Sia la scelta operata dall’ASP sia il successivo parere della Corte dei Conti permettono di svolgere alcune brevi riflessioni di carattere generale. In primis, il parere riconosce la piena legittimità di un percorso amministrativo fondato sul paradigma collaborativo e non competitivo, che, comunque, deve ispirarsi al rispetto dei principi dell’azione amministrativa. In secondo luogo, l’opzione praticata nel caso di specie sembrerebbe dimostrare la duttilità del procedimento di co-progettazione, quale sperimentazione funzionale a rimodulare, riformulare e finanche “plasmare” nuove forme di gestione ed organizzazione dei servizi di welfare, in questo senso, collocandosi anche quale espressione della disposizione contenuta nell’art. 6 del Codice dei contratti pubblici. Alla luce di quanto sopra descritto, l’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 rappresenta un framework giuridico capace di supportare processi decisionali funzionali a promuovere il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore nella realizzazione di finalità di interesse generale. In quest’ottica, la co-progettazione dimostra di essere un procedimento utile per sperimentare innovazioni, specie di processo, anche nei comparti in cui le tradizionali soluzioni giuridiche risultano più consolidate.

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