Prof. Alceste Santuari

La fondazione è identificabile nella stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo di pubblica utilità, il quale, tendenzialmente, rimane perpetuo. La fondazione, come l’associazione, si presenta come una delle tipiche formazioni sociali di cui all’art. 2 della Costituzione e, unitamente con l’associazione, può essere considerata l’espressione del fenomeno giuridico delle organizzazioni non profit. Preme evidenziare che il Codice civile del 1942 contempla un tradizionale prototipo socio-economico di fondazione, ma ha scelto di non definire la fondazione come tipo legale e neppure di disciplinarne i precisi requisiti strutturali e di organizzazione, confidando che la secolare tradizione dogmatica avrebbe potuto svolgere adeguatamente il compito di definirne i contenuti.

Sebbene, come l’associazione, la fondazione appartenga al genus degli enti senza scopo di lucro contemplati nel Libro I del Codice civile, dall’associazione, tuttavia, la fondazione si distingue in quanto in essa manca l’elemento personale tipico della prima. Nelle fondazioni, infatti, l’elemento caratterizzante è il patrimonio, costituito dal complesso di beni, risorse e mezzi messi a disposizione dell’ente dal fondatore (ovvero dai fondatori) per il raggiungimento dello scopo (degli scopi) di pubblica utilità.

Il fondatore, spogliandosi, in modo definitivo, della disponibilità dei beni vincolati allo scopo, non partecipa all’esecuzione dell’atto di fondazione, affidando la gestione del patrimonio all’organo amministrativo, che, tendenzialmente, non risponde al fondatore, bensì alle indicazioni e ai limiti da questo fissati nell’atto costitutivo.

Nelle fondazioni, In questo contesto, è possibile registrare anche una c.d. “partecipazione pubblica”, che può realizzarsi come segue (anche cumulativamente):

  1. il fondatore (o i fondatori) é/sono una pubblica amministrazione;
  2. la pubblica amministrazione risulta individuata dal fondatore per designare, in parte o nella sua totalità, l’organo amministrativo;
  3. la pubblica amministrazione concorre, con apporti di varia natura, alle attività della fondazione, funzionali al perseguimento del relativo scopo.

Nel contesto sopra richiamato, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione LOMBARDIA/114/2026/PAR del 30 marzo 2026, rispondendo all’istanza presentata dal Sindaco di un comune, che, insieme ad altro ente locale, ha costituito una fondazione, conferendo alla medesima una somma a titolo di patrimonio iniziale, con scopo di provvedere all’offerta di servizi socio assistenziali e socio sanitari, con la quale, in epoca successiva, il medesimo comune fondatore ha stipulato una convenzione per la concessione della gestione di una Residenza Sanitaria Assistita per anziani e per la locazione della relativa struttura.

Nello specifico, il Sindaco ha richiesto il parere della Sezione in ordine ai seguenti quesiti:

  1. la riduzione del canone, eventuale e legata all’effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria da parte della Fondazione nella sua veste di conduttore dell’immobile di proprietà degli enti locali, può configurare una contribuzione indiretta a carico delle finanze pubbliche che condurrebbe a mantenere il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali?
  2. la modifica della convenzione, nel senso di consentire alla Fondazione di effettuare direttamente un intervento straordinario di efficientamento energetico in cambio di una proroga della durata della concessione e della rideterminazione del canone alle condizioni sopra descritte, può configurare una contribuzione a carico delle finanze pubbliche?

La Sezione ha ribadito che le modifiche apportate alla convenzione tra la Fondazione de qua e i due Comuni non implicano l’erogazione di “contributi a carico delle finanze pubbliche”, con la conseguenza che la retribuzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa non è assoggettata al vincolo ex art. 6, comma 2, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. La Corte dei Conti ha giustificato questa posizione sulla base del “rilievo per cui la (eventuale) riduzione del canone e la (sicura) proroga di durata della concessione sono state assentite dalle Amministrazioni locatrici in relazione a specifici obblighi di migliorie in capo alla Fondazione conduttrice dell’immobile, ossia l’impegno futuro ad eseguire la manutenzione straordinaria, nonché quello attuale a svolgere lavori di efficientamento energetico nella struttura di proprietà pubblica che ospita al RSA.”

La deliberazione de qua, al netto degli specifici profili inerenti alla configurazione dei contributi provenienti alla Fondazione da parte degli enti locali, merita una particolare attenzione atteso che questi ultimi possono individuare la fondazione quale modello giuridico-organizzativo attraverso il quale erogare servizi e prestazioni socio-sanitarie (queste ultime, di norma, sono oggetto di specifico provvedimento regionale di accreditamento istituzionale), potendone finanche designare il/la Presidente e/o altri membri del Consiglio di Amministrazione.

In quest’ottica, pertanto, la fondazione, in specie per il vincolo che essa è in grado di imprimere sul proprio patrimonio, può invero rappresentare (ancora) una forma giuridica, che ancorché dotata di propria autonomia statutaria, gestionale e amministrativa, che conseguono al riconoscimento della propria natura di soggetto di diritto privato non lucrativo (che in quanto tale può anche risultare iscrivibile nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore), permette agli enti locali di assolvere ai propri compiti istituzionali.

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