Il 20 maggio 2026 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato con 141 voti favorevoli (28 astensioni ed 8 voti contrari di Bielorussia, Iran, Israele, Liberia, Russia, Arabia Saudita, Stati Uniti e Yemen) una risoluzione promossa da Vaniatu (piccolo Stato insulare dell’Oceania) ed altri undici Stati (Paesi Bassi, Kenya, Sierra Leone, Singapore, Barbados, Isole Marshall, Micronesia, Palau, Giamaica, Filippine e Burkina Faso), che riconosce ed adotta sul piano politico il parere consultivo reso all’unanimità in data 23 luglio 2025 dalla Corte Internazionale di Giustizia sugli obblighi climatici degli Stati.
Il parere della Corte Internazionale di Giustizia aveva affermato che gli Stati sono soggetti a precisi obblighi giuridici di diritto internazionale con riguardo ad azioni od omissioni aventi impatto sul clima, e che tali obblighi derivano non solo dalla Carta delle Nazioni Unite, dai trattati internazionali sul clima (the United Nations Framework Convention on Climate Change; the Kyoto Protocol; the Paris Agreement; the United Convention on the Law of the Sea; the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer; the Convention on Biological Diversity; and the United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa), ma anche dal diritto internazionale consuetudinario (the customary duty to prevent significant harm to the environment, with the recognition that its standard of due diligence is stringent, and the duty to cooperate for the protection of the environment), e dall’international human rights law.
La Corte aveva precisato che la violazione da parte di uno Stato di un obbligo climatico sullo stesso gravante in base alle fonti di cui sopra costituisce un fatto illecito di diritto internazionale che determina la responsabilità di quello Stato (a breach by a State of any of the obligations identified by the Court in relation to climate change constitutes an internationally wrongful act entailing the responsibility of that State).
Le conseguenze giuridiche che derivano dalla commissione di tale illecito internazionale includono gli obblighi di cessazione dell’illecito omissivo o commissivo, gli obblighi di fornire assicurazioni e garanzie sulla non ripetizione della condotta omissiva o commissiva illecita, e la piena riparazione e compensazione a favore degli Stati danneggiati, con la precisazione che, dal momento che trattasi di obblighi erga omnes,qualsiasi Stato ha titolo per far valere la responsabilità di un altro Stato anche in assenza di un danno diretto.
La Risoluzione ONU di recepimento del parere della Corte Internazionale di Giustizia sottolinea l’importanza dello stesso quale interpretazione autorevole di diritto internazionale ed invita gli Stati ad adempiere ai propri obblighi climatici come identificati dalla Corte, espressamente richiamando lo stringente standard di dovuta diligenza indicato nel parere, e collegando tali obblighi all’obiettivo di limitare il riscaldamento globale entro la soglia di +1,5 gradi Celsius; garantisce certezza giuridica e continuita di sovranità agli Stati minacciati dalla perdita di territorio per effetto dell’innalzamento del mare; e chiede al Segretario Generale, in consultazione con gli Stati membri, di inviare una relazione che indichi le modalità per promuovere il rispetto di tutti gli obblighi in relazione al parere della Corte, tenendo conto di possibili lacune negli sforzi multilaterali per affrontare gli effetti negativi del cambiamento climatico.
L’importanza della risoluzione consiste soprattutto nella presa d’atto, anche sul piano politico, che la dovuta diligenza climatica costituisce un preciso obbligo giuridico internazionale degli Stati a prescindere dalla ratifica di (o dal recesso da) uno specifico trattato internazionale in quanto discende direttamente dal rispetto dovuto per i diritti umani.
La crisi climatica non costituisce più soltanto argomento di indirizzo politico ma diventa materia oggetto di responsabilità giuridica.
Il processo di trasformazione degli obiettivi climatici in verificabili standard giuridici di responsabilità degli Stati verso gli Stati (e verso gli individui) non si è ancora compiuto, ma la risoluzione ONU del 20 maggio scorso sembra costituire un punto di non ritorno del processo medesimo, offrendo al contenzioso climatico internazionale, ed anche interno ai singoli Stati, precisi e significativi riferimenti interpretativi.

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