“In caso di impugnazione del testamento correlata alla falsità del medesimo, rivestono la qualità di litisconsorti necessari non solo tutti coloro che, una volta appurata la nullità dello stesso, potrebbero vantare diritti sulla successione in qualità di eredi legittimi, ma anche tutti i beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare contenute nella scheda testamentaria“: Cass., sezione II, sentenza 6 febbraio 2026, n. 2645 – Pres. Manna; Rel. Besso Marcheis; Pm (conf.) Pepe.

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