Settembre, 24 2025

 Con la sentenza del 15/09/2025, n. 30780 la VI Sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 572 CP, un padre per aver manifestato ”con reiterata frequenza il proprio disprezzo per le condizioni fisiche e capacità relazionali della figlia alla quale rivolgeva continuamente frasi denigratorie (“cicciona, fai schifo, susciti repulsione in me e in chi ti guarda”), ferendone la personalità e provocandone un regime di vita svilente, anche in considerazione della particolare vulnerabilità della stessa, all’epoca undicenne.”

Secondo la Corte “integrano i costituti oggettivi del reato di maltrattamenti le condotte di reiterata denigrazione messe in atto da un padre nei confronti della figlia adolescente tali da arrecarle un clima di vita svilente e umiliante perché riguardanti un tema, l’aspetto esteriore di un soggetto in piena pubertà, rispetto al quale la fragile sensibilità del soggetto passivo funge da chiave di lettura inequivoca dell’intensità delle sofferenze patite dalla persona offesa allorquando, come nella specie, le frasi offensive, oltre che gratuite, hanno contenuti di estrema gravità rispetto al fisiologico percorso di crescita della minore, perché manifestazione di un evidente disprezzo, ancor più sentito in ragione della provenienza paterna delle stesse.”

Le condotte violente o vessatorie, che integrano gli estremi dei maltrattamenti, sono condotte che compromettono la serenità, l’equilibrio psichico e l’integrità fisica di chi le subisce e avvengono spesso all’interno delle mura domestiche, tra i membri della famiglia.

La pena è, inoltre, aggravata nel caso in cui la vittima del reato sia un soggetto vulnerabile. 

La prima protezione dei minori si dovrebbe realizzare, quindi, proprio attraverso la cura delle loro relazioni familiari e, per questo motivo, la presa in carico dei genitori da parte dei Servizi sociali costituisce una modalità per individuare le loro fragilità e per tentare di prevenire atteggiamenti disfunzionali.

Infatti, non si protegge la salute psichica del minore se non si comprende quello che succede nelle relazioni con i genitori e la famiglia in senso lato nella quale è inserito.

Pertanto è necessario che la tutela nei confronti di bambini e adolescenti, vittime di comportamenti maltrattanti, si svolga parallelamente alla cura del genitore incapace di prendersi adeguatamente cura dei figli.

Anche i comportamenti descritti dalla sentenza e giustamente sanzionati possono determinare un grave danno, influendo definitivamente sulla psicologia delicatissima di un adolescente, provocandogli traumi e ferite irreversibili con le quali dovrà confrontarsi per tutta la vita.

La condanna in sede penale è utile ad interrompere un meccanismo perverso ma spesso interviene troppo tardi e non risolve i problemi futuri né i danni provocati ad un’esistenza in fieri.

Un male di vivere che segnerà profondamente la sua vita e si protrarrà, ulteriormente, anche sulle generazioni future.

La cendoniana “presa in carico” da parte della società, quindi, si configura come unico rimedio per evitare “l’abbandono a sé stessi dei deboli e delle creature non in grado di cavarsela da soli”.

Avv. Carmela Bruniani

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