L’art. 572 c.p.
ha conosciuto un’evoluzione normativa che ha progressivamente rafforzato la
tutela del minore nel reato di maltrattamenti in famiglia.
Dalla legge n. 119/2013, che introduceva un’aggravante comune all’art. 61 c.p.,
si è passati alla legge n. 69/2019 (“Codice Rosso”), che ha previsto un aumento
di pena specifico e ha riconosciuto il minore come vittima e persona offesa del
reato anche se solo spettatore della violenza.
La legge n. 168/2023 ha ulteriormente potenziato strumenti e sanzioni, mentre
la legge 181/2025 ha esteso la tutela anche ai casi di ex conviventi legati da
vincoli di filiazione. In questo quadro, la giurisprudenza riconosce il minore
come vittima e persona offesa ritenendo
lesiva di per sé l’esposizione alla violenza domestica.
La sentenza n. 893/2026 della Corte di Cassazione afferma che non conta la
quantità degli episodi, ma la loro qualità e gravità. Anche due soli episodi,
se intensi e idonei a generare paura o sofferenza, possono integrare
l’aggravante del maltrattamento assistito. Il reato è qualificato come reato di
pericolo astratto: non serve un danno clinicamente accertato, ma è sufficiente
il rischio per lo sviluppo psico-fisico del minore.
La sentenza n. 2698/2025 conferma che la violenza abituale integra
maltrattamento assistito anche per figli in tenerissima età.
Nel complesso, le pronunce consolidano un orientamento rigoroso che pone al
centro la protezione del minore, nel rispetto dei principi di offensività e
proporzionalità.
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1. Evoluzione normativa del
maltrattamento assistito
Nell’ambito del reato di
maltrattamenti in famiglia l’art. 572 c.p. prevede un aumento di pena quando il
delitto è commesso in presenza o in danno di un minore. La disciplina normativa
ha subito un’evoluzione significativa:
La legge n. 119/2013 aveva introdotto un’aggravante comune
mediante l’inserimento del n. 11-quinquies all’art. 61 c.p., applicabile ai
delitti non colposi commessi in danno o in presenza di minori;
La legge n. 69/2019 (c.d. “Codice Rosso”) ha previsto un autonomo aumento di pena
nell’art. 572 c.p., rafforzando la tutela dei minori e prevedendo espressamente
che il minore che assiste alla violenza è considerato vittima del reato;
La legge n. 168/2023 (c.d. “Codice Rosso rafforzato”) ha ulteriormente ampliato gli strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e domestica, consolidando il quadro sanzionatorio e le tutele per i
minori.
La legge 181/25 ha introdotto nell’art-572 c.p. la seguente specifica:
“al primo comma, dopo le parole: «o comunque convivente» sono inserite le
seguenti: «ovvero non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima
siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione»” Sul piano civilistico, ciò
significa che anche nella fase post-separativa il giudice deve valutare le condotte violente ai fini dell’affidamento.
A partire da questo impianto, la tutela
del minore si è rafforzata nell’ambito della violenza domestica, per cui,
anche quando non è direttamente destinatario delle condotte violente, è
sufficiente che assista ai maltrattamenti perpetrati nei confronti dell’altro
genitore per configurare il reato di violenza assistita. La Corte di Cassazione riconosce il minore quale vittima indiretta, affermando che
l’esposizione alla violenza domestica costituisce di per sé una condizione
lesiva della sua integrità psicofisica.
2. Analisi della sentenza
n. 893/2026
Il principio è netto: ciò che rileva
non è la frequenza con cui il minore assiste agli episodi di violenza, ma
la qualità e la gravità delle condotte.
La Corte di Cassazione ribadisce che
la violenza domestica costituisce un reato di pericolo astratto: non è
necessario un referto né una diagnosi clinica, né attendere che il danno si
concretizzi.
Ciò che conta è il rischio che un
ambiente familiare permeato da tensione e aggressività possa compromettere
l’equilibrio emotivo e il sano sviluppo del bambino.
Anche due soli episodi, se
particolarmente offensivi e idonei a creare un clima di paura, sono sufficienti
per configurare l’aggravante.
Non occorre quindi un danno
clinicamente accertato: è sufficiente il pericolo per lo sviluppo psicofisico
del minore.
2.1. Oggetto del ricorso
Con il primo motivo di ricorso,
A. S. contestava la sentenza per avere i Giudici di merito riconosciuto la
circostanza aggravante di cui all’art. 572, comma 2, c.p., benché:
il pubblico ministero avesse contestato la circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, 11-quinquies, c.p.;
mancasse il carattere di abitualità, avendo il minoreassistito a due soli episodi di violenza.
La Corte ha precisato che la
questione rilevante non è la successione delle leggi penali (art. 2 c.p.),
quanto la contestazione in fatto della circostanza aggravante,
sufficiente a consentire all’imputato di esercitare adeguatamente il diritto di
difesa (cfr. Cass. n. 24906/2019, Sezioni Unite).
2.2. Contestazione in fatto e
oggettività della circostanza aggravante
La Corte ha ricordato che la
circostanza aggravante:
“…si fonda sul dato oggettivo
rappresentato dalla identità della persona offesa (i.e. condotte maltrattanti
avvenute alla presenza o in danno di soggetti minori di età).”
Pertanto, la contestazione degli
episodi nel capo di imputazione:
“…di avere commesso il fatto in
danno e in presenza del figlio minore …”
era pienamente idonea a garantire il
diritto di difesa, anche se il riferimento normativo era stato indicato
erroneamente come art. 61 c.p. anziché art. 572, comma 2, c.p.
2.3. Numero di episodi vs qualità
delle condotte
La Corte sottolinea l’importanza
della qualità degli episodi di violenza rispetto alla loro quantità.
In particolare, si cita: “In ordine
al secondo profilo, merita di essere condiviso il recente orientamento di
questa Corte, richiamato anche da questa Sezione (cfr. sent. n. 37361 del
22/10/2025, M.L. non mass.) che – nel soffermarsi in modo dettagliato sulla
ratio della riforma introdotta con il ‘Codice Rosso’ e nel ripercorrere
l’evoluzione giurisprudenziale sulla configurabilità della circostanza
aggravante del reato di maltrattamenti commessi in presenza di un minore – ha
concluso nel senso della necessità di accertare, in considerazione della
‘qualità’ piuttosto che della ‘quantità’ degli episodi di violenza
intrafamiliare cui il minore assiste, la idoneità a determinarne uno stato di
sofferenza, fisica o psicologica, anche in ragione della comprovata esistenza
di pregressi analoghi episodi di violenza assistita in danno del minorenne. Le
modalità di realizzazione e non il numero degli episodi debbono, dunque,
orientare la valutazione del Giudice di merito: una tale soluzione appare
coerente con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla
luce dei principi di offensività e di proporzionalità.”
In questa prospettiva, la sentenza
n. 37361/2025 funge da precedente vincolante, chiarendo che anche episodi
isolati, se di intensità tale da generare sofferenza fisica o psicologica, possono
integrare la circostanza aggravante del maltrattamento assistito, senza
necessità di comprovare l’abitualità.
2.4. Natura di reato di pericolo
astratto
La Corte evidenzia: “Va, poi,
ulteriormente precisato che, in considerazione della natura di reato di
pericolo astratto del reato di maltrattamenti in famiglia, la idoneità della
condotta maltrattante a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica,
nella vittima minorenne che vi assiste, non richiede la verifica di una
idoneità in concreto, ma semplicemente la valutazione di astratta offensività,
nel senso che, sulla base dell’id quod plerumque accidit, quell’episodio
o quegli episodi debbono essere tali da lasciare inferire il rischio della
compromissione del normale sviluppo psico-fisico del minore: diversamente
opinando si trasformerebbe la struttura del delitto in reato di pericolo in
concreto.”
2.5. Ricostruzione fattuale: il caso
del piccolo T.
“In questa prospettiva, dalla
ricostruzione fattuale della vicenda – operata dai Giudici nelle due conformi
sentenze di merito e che il ricorrente non ha sostanzialmente contestato –
emerge non solo che il piccolo T. aveva assistito a due episodi di aggressione,
verbale e fisica, ai danni della madre, venendo nella seconda occasione
sopraffatto da una crisi di pianto, ma risulta altresì che i suoi primi sette
anni di vita, dal 2013 al 2020, trascorsero in un clima familiare costellato da
violenze fisiche, minacce e umiliazioni verbali. L’avere il bambino, sin dai
primi anni di vita e in una delle fasi più delicate della crescita, respirato
un clima insano per le continue aggressioni fisiche e verbali, commesse a
cadenza quasi quotidiana e per di più ai danni di una figura per lui affettivamente
assai importante e significativa, è un fatto di per sé stesso potenzialmente
idoneo a comprometterne un sano sviluppo psico-fisico. È scientificamente
provato che, soprattutto in ragione dell’incompletezza dello sviluppo
psico-fisico dei minori, costoro sono più sensibili ai riflessi dell’altrui
azione aggressiva, specie se commessa da un genitore in danno dell’altro, e
possono così rimanerne vulnerati. E ciò a prescindere dal numero degli episodi
cui il minore abbia eventualmente assistito de visu e de auditu.”
3. La sentenza della Corte di
Cassazione n. 2698 del 22 gennaio 2025.
La sentenza si inserisce nel solco
dell’elaborazione giurisprudenziale in tema di maltrattamenti in famiglia e, in
particolare, di maltrattamento assistito. La Corte, dichiarando
inammissibile il ricorso, coglie l’occasione per chiarire due profili centrali:
da un lato, il tema della non episodicità delle condotte poste in essere alla
presenza dei figli conviventi; dall’altro, l’idoneità della violenza assistita
a incidere sullo sviluppo psichico anche di un minore in tenerissima età.
3.1. Persistenza della condotta e
presenza dei minori conviventi
Con riguardo alla dedotta
“occasionalità” degli episodi cui i figli avrebbero assistito, la Corte afferma
in modo netto che «da nessun passaggio della sentenza impugnata (…) si evince
che gli episodi maltrattanti (…) furono isolati e circoscritti». Al contrario,
i giudici d’appello avevano parlato di «persistenza della condotta delittuosa
addirittura dinanzi ai figli minori» (nati nel 2010, 2013 e 2019).
Il dato valorizzato è duplice. In
primo luogo, la persistenza: l’uso di tale espressione richiama
direttamente il requisito dell’abitualità richiesto dall’art. 572 c.p.,
escludendo che si tratti di fatti sporadici. In secondo luogo, la convivenza:
poiché i minori vivevano stabilmente con la coppia, la Corte ritiene
logicamente inferibile la loro presenza durante le (abituali) condotte
maltrattanti: (“Si evidenzia, piuttosto, che da nessun passaggio della
sentenza impugnata (tantomeno, dal capo di imputazione) si evince che gli
episodi maltrattanti cui assistettero i minori furono isolati e circoscritti: i
Giudici dell’appello parlando, esattamente al contrario, di «persistenza della
condotta delittuosa addirittura dinanzi ai figli minori» (classe 2010; 2013 e
2019) i quali, d’altronde, con la coppia convivevano e che, dunque, si presume
fossero presenti al momento in cui le (abituali) condotte maltrattanti venivano
poste in essere dall’imputato”).
Non si tratta quindi di un automatismo
probatorio, ma di una inferenza coerente con la ricostruzione fattuale, che
rende implausibile la tesi difensiva dell’episodicità e rafforza la
configurabilità del maltrattamento anche nella forma assistita.
3.2. Violenza assistita e infante:
idoneità lesiva anche in tenerissima età
Particolarmente significativo è il
passaggio dedicato al minore T., all’epoca dei fatti infante. Il ricorrente
sosteneva che la violenza non potesse ledere “un equilibrio che nell’infante
nemmeno si è ancora formato”. La Corte risponde richiamando espressamente la
sentenza n. 47121 del 05/10/2023, chiarendo che la violenza assistita è idonea
a compromettere il sano sviluppo psichico del minore anche in tenerissima
età, anzi a maggior ragione proprio per la particolare vulnerabilità di tali
soggetti. (“l’idoneità della violenza assistita a compromettere il sano
sviluppo psichico del minore anche in tenerissima età – anzi, vieppiù di tali soggetti -, sempre
alla condizione, già richiamata ed inverata – come precisato – nel caso di
specie, che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi
assiste siano tali da lasciare inferire il rischio di compromissione del suo
normale sviluppo psico-fisico”).
La Cassazione supera così
l’argomento dell’“equilibrio non ancora formato” e afferma un principio di
sistema: l’età neonatale non esclude, di per sé, l’offensività della
condotta. Tuttavia, evita ogni automatismo, precisando che occorre
sempre verificare che “il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi”
siano tali da consentire di inferire un rischio di compromissione dello
sviluppo psico-fisico. Nel caso di specie, tale condizione risulta “già
richiamata ed inverata”, ossia concretamente accertata dai giudici di merito.
4. Conclusioni
Le due pronunce della Corte di
Cassazione —la sentenza n. 2698/2025 e n. 893/2026 — si collocano in
linea di continuità e contribuiscono a consolidare un orientamento rigoroso in
materia di tutela dei minori nel contesto della violenza domestica.
In particolare, dalla sentenza n.
2698/2025 emerge con chiarezza che, quando la violenza domestica è abituale
e persistente e si consuma nel contesto della convivenza, la presenza dei
figli integra una forma di maltrattamento assistito penalmente rilevante.
La Corte esclude che la tenerissima età del minore possa, di per sé,
neutralizzare l’offensività della condotta, affermando che anche l’infante può
essere esposto a un rischio di compromissione del proprio sviluppo
psico-fisico, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi
consentano di inferire tale rischio in concreto.
La sentenza n. 893/2026, dal
canto suo, rafforza ulteriormente questo percorso interpretativo, chiarendo
che:
1. La circostanza aggravante può
applicarsi anche in presenza di episodi non numerosi, purché connotati da
significativa intensità offensiva, in linea con i principi affermati anche da
un’altra sentenza, la n. 37361/2025;
2. La valutazione giudiziale deve
concentrarsi soprattutto sulla qualità delle condotte e sul rischio,
anche solo astratto ma giuridicamente apprezzabile, per il minore, più che sul
mero dato quantitativo;
3. L’evoluzione normativa dal “Codice
Rosso” del 2019 fino al suo rafforzamento nel 2023 ha consolidato il
riconoscimento del minore quale vittima indiretta della violenza familiare;
4. L’interpretazione adottata si
mantiene coerente con i principi di offensività e proporzionalità, evitando
automatismi sanzionatori ma assicurando una tutela effettiva dei soggetti
vulnerabili nel rispetto delle garanzie difensive.
Letto unitariamente, l’indirizzo
della Corte delinea, dunque, un sistema in cui la centralità del minore è
affermata sia sul piano sostanziale sia su quello interpretativo: la violenza
domestica, anche se non reiterata, specie se consumata in ambito convivente,
assume rilievo non solo per la vittima diretta, ma anche per i figli che vi
assistono, anche in età infantile, quando tale esposizione sia idonea a porre
in pericolo il loro equilibrato sviluppo.
In allegato le due sentenze
l

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