Nel determinare il contributo al mantenimento dei figli non conta soltanto quanto guadagna il genitore chiamato a versare l’assegno. A rilevare sono le condizioni economiche di entrambi, ma anche il tempo trascorso dai figli con ciascun genitore e il valore delle attività quotidiane di cura e assistenza. Allo stesso tempo, la semplice perdita del lavoro non fa venir meno l’obbligo di contribuire al mantenimento. È quanto ribadisce la sezione I della Corte d’Appello di Catanzaro con la Sentenza n. 1122 del 12 agosto 2026 – richiamando il principio di proporzionalità previsto dall’art. 337-ter del codice civile e la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il punto di partenza è certamente che il mantenimento deve essere ripartito tra i genitori in relazione alle rispettive risorse economiche. Per stabilire l’entità del contributo, tuttavia, il giudice deve considerare anche i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti quotidianamente. La cura dei figli, quindi, non è un elemento meramente “privato” o privo di rilevanza economica. Le attività di assistenza e gestione della vita quotidiana costituiscono una forma di adempimento diretto dell’obbligo di mantenimento e possono incidere sulla misura del contributo monetario dovuto dall’altro genitore. Il principio vale anche quando il figlio sia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. La Corte d’Appello richiama, in particolare, le pronunce della Cassazione n. 4145 del 10 febbraio 2023 e n. 19299 del 16 settembre 2020, secondo cui la quantificazione del contributo deve essere effettuata attraverso una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori. Ma c’è un secondo profilo sottolineato dalla sentenza: la disoccupazione, di per sé, non fa venir meno l’obbligo di mantenere i figli. La mera perdita del lavoro non equivale automaticamente a un’impossibilità oggettiva di adempiere alle obbligazioni economiche. È il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 39411 del 24 agosto 2017, richiamata e confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Il quadro che emerge è quindi quello di una valutazione necessariamente concreta e complessiva. Da una parte, il giudice deve considerare anche il contributo “in natura” rappresentato dalla cura quotidiana dei figli (occuparsi della preparazione della cena, del pranzo, dare assistenza nei compiti, l’ accompagnamento a scuola, alle attività sportive ecc..); dall’altra, una situazione di disoccupazione non determina automaticamente l’esonero dall’obbligo di mantenimento. In conclusione, quindi sia il lavoro di cura che la condizione occupazionale devono essere valutati all’interno di un esame complessivo della situazione familiare, senza che l’uno possa essere ignorato e senza che l’altra, di per sé, possa determinare l’esclusione dell’obbligo di mantenimento.

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.