La misura protettiva non è attivabile in presenza di rete sociale o familiare attenta e vigile che fornisca idoneo supporto alla persona, non ravvisandosi il requisito dell’impossibilità gestionale.
Si è così escluso che ricorressero i presupposti per disporre l’amministrazione di sostegno in ragione della capacita’ intellettiva dell’interessato e del suo grado di autodeterminarsi oltre alla esistenza di una rete familiare che adeguatamente assicurava la necessaria assistenza per ogni esigenza richiesta dalle condizioni fisiche del congiunto, anche attraverso la predisposizione deleghe per l’attuazione delle sue decisioni, nonché l’intervenuta designazione preventiva di un amministratore di sostegno.
Corte di Cassazione, sez. I, ord. 23 marzo 2023 n. 8413
La presenza di una rete familiare attenta alle esigenze della beneficianda, affetta da patologia invalidante che le inibisca di provvedere autonomamente ai propri interessi, è stata ritenuta sufficiente laddove con l’assistenza fornita l’interessata si sia rivelata concretamente in grado di esercitare con pienezza i suoi diritti .
Corte di Appello di Milano , selz. V civile, 25 maggio 2023
Diversamente si è ritenuto ove la rete familiare sia in effetti priva di quei connotati di stabilità che potrebbero assicurare la tutela degli interessi della beneficiaria, per disinteresse da parte del nucleo indicato come di riferimento nei periodi più critici, per poi registrarsi un eventuale avvicinamento solo in seguito al miglioramento delle condizioni di salute.
Cass. civ. n. 18549/2025

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