L’amministratore di sostegno, per intraprendere un procedimento di mediazione ex art. D.Lgs. 28/2010, non è tenuto ad ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale, precisa che un tale provvedimento, va richiesto solo per sottoscrizione del futuro atto di transazione, qualora l’accordo venisse raggiunto.
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