L’impatto di Internet sulla società moderna è stato negli anni così profondo da ridefinire le abitudini, le relazioni, la percezione del tempo e dello spazio e perfino le decisioni dei legislatori. Da semplice strumento di connessione tra computer, Internet è diventato il motore di una rivoluzione globale. Ha abbattuto barriere geografiche, democratizzato l’accesso all’informazione, creato nuove opportunità economiche, ma soprattutto modificato il nostro modo di instaurare il rapporto con gli altri. Basti pensare che ormai ci si può conoscere, innamorare, tradire anche tramite la rete e che le app di incontri non sono più una novità né, tantomeno, una promessa miracolosa: sono una vera e propria infrastruttura sentimentale di massa.

Secondo le stime più recenti, oltre la metà delle relazioni nate negli ultimi anni ha avuto origine online e, anche in Italia, l’uso delle dating app è ormai trasversale per età, città, aspettative e risultati.

E all’interno di questo nuovo contesto, com’è naturale, si inseriscono anche le decisioni dei giudici chiamati a definire una separazione, un divorzio, perché un profilo su un’app di incontri può diventare una prova decisiva per attribuire la colpa della fine del matrimonio all’uno o all’altro coniuge. Nell’art. 143 del Codice Civile si legge, infatti, che il dovere di fedeltà coniugale non riguarda soltanto l’astinenza da rapporti fisici con terzi, ma di una responsabilità molto più ampia del marito e della moglie, fatto di dedizione, lealtà e rispetto per la dignità dell’altro coniuge. Pertanto, aprire un account su un portale di dating, pagarne l’abbonamento per inseguire nuove conoscenze, in realtà, parla con chiarezza di una precisa volontà di tradire la fiducia reciproca, quella fiducia che è fondativa di un rapporto leale e duraturo.

Per gli ermellini non è bastevole quindi dimostrare che l’incontro si sia poi davvero concretizzato, perché è sufficiente il proponimento, reso evidente dai comportamenti concreti tenuti online dal coniuge, per rendere inaccettabile la prosecuzione della vita insieme.

Capire a chi viene assegnata la colpa della separazione, d’altro canto,  ha conseguenze patrimoniali molto concrete e pesanti. L’addebito non è un premio di consolazione per il coniuge tradito, non è una medaglia da appuntarsi sul petto, ma una vera e propria sanzione civile per chi ha violato i doveri che si assumono nel momento in cui si contrae il matrimonio. Chi se lo vede attribuire perde il diritto all’assegno di mantenimento, anche qualora si trovi nella condizione economica più debole della coppia, e perde inoltre i diritti successori, restando escluso dall’eredità se l’altro coniuge dovesse venire a mancare durante la separazione.

Però c’è una premessa sostanziale da fare, che può modificare tutto: l’addebito scatta solo se il matrimonio funzionava prima della scoperta del profilo online. Perché se invece i coniugi vivevano una condizione difficile per altre motivazioni, è chiaro che l’iscrizione al sito di incontri può essere letta come conseguenza della crisi coniugale in atto e non come causa della rottura del rapporto. Se invece il legame era ancora saldo, la fuga nel mondo virtuale e la conseguente ricerca di nuove connessioni sentimentali diventa dirimente sul piano legale.

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