Procedimento di ads e privacy

Anche se la eventuale condanna per reato non comporta, di per sè, un giudizio di inadeguatezza alla nomina  ad amministratore di sostegno, l’acquisizione d’ufficio, nell’ambito del procedimento di volontaria giurisdizione, del certificato del casellario giudiziale del possibile amministratore, non comporta violazione della privacy.

Nella fattispecie dall’esame della documentazione in atti e dall’istruttoria emergevano una serie di contraddizioni e possibili falsi che inducevano a ritenere per l’inidoneità del familiare a rappresentare l’amministrando nella cura dei suoi interessi personali nonché nella gestione del suo ingente patrimonio.

Adita con ricorso in cui l’interessato proponeva diverse doglianze, relativamente all’utilizzo dei suoi dati personali la Corte ha ribadito che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali rimane consentita se necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare, e se esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza.

Per quanto di rilievo si è inoltre ricordato che non costituisce violazione della disciplina dei dati personali il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell’ambito di un processo dove la titolarità del trattamento spetta all’autorità giudiziaria.

Si precisa infine che se nella sede giudiziaria vanno composte le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo le ragioni di protezione dei dati personali si rivelano comunque recessive rispetto alle esigenze di giustizia.

Cass. civ. 35006/2024

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