La sentenza n. 1689 del 23 aprile 2025 del Tribunale di Brescia si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale che considera discriminatoria la mancata attribuzione all’alunno con disabilità delle ore di sostegno individuate nel Piano Educativo
Individualizzato (PEI). Sotto questo profilo, la decisione conferma principi ormai acquisiti: il PEI costituisce il parametro di riferimento per individuare il fabbisogno educativo dell’alunno e la sua disapplicazione determina una
lesione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica.
La pronuncia, tuttavia, presenta un profilo di particolare interesse che merita di essere
evidenziato. Per la prima volta, almeno con tale chiarezza e quale perno della
propria decisione, il giudice sembra spostare l’attenzione dal diritto astrattamente violato alla concreta esperienza della minore.
Richiamandosi alla precedente giurisprudenza di merito sul tema, il Tribunale distingue il danno non patrimoniale in due componenti: il danno dinamico-relazionale, rappresentato dalla compromissione del percorso di inclusione e delle relazioni che l’insegnante di sostegno è chiamato a promuovere, e la sofferenza interiore, identificata nei “patemi d’animo che il minore disabile prova
nel ritrovarsi in aula privo di insegnante di sostegno”.
È proprio questo passaggio a segnare la cifra innovativa della decisione.
Per molti anni il contenzioso in materia di inclusione scolastica si è concentrato soprattutto sulla violazione del diritto soggettivo all’istruzione e sulla natura
discriminatoria della riduzione delle ore di sostegno rispetto a quelle previste dal PEI. La lesione veniva ricostruita prevalentemente sotto il profilo oggettivo: il mancato rispetto di un obbligo imposto all’Amministrazione.
La sentenza del Tribunale di Brescia, invece, sembra compiere un ulteriore passo
nell’evoluzione della tutela risarcitoria. Il giudice entra nella dimensione personale della lesione e riconosce che la discriminazione produce conseguenze che non possono essere esaurite nella sola compromissione del percorso educativo.
L’assenza dell’insegnante di sostegno non determina soltanto una minore efficacia
dell’intervento didattico, ma incide direttamente sulla qualità della vita del
minore, sulla sua capacità di partecipare alla vita della classe, sulle relazioni con i compagni e, soprattutto, sulla sua sfera emotiva. La sofferenza dell’alunna viene compresa specificatamente e non più considerata un effetto implicitamente ricompreso nella violazione del diritto, ma diventa un
pregiudizio autonomamente rilevante ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale.
Questa pronuncia parrebbe quindi rappresentare la maturazione della giurisprudenza sull’inclusione scolastica: dopo una fase in cui i giudici hanno affermato il diritto al sostegno e una successiva
in cui hanno riconosciuto la natura discriminatoria della sua mancata
erogazione, si apre ora una terza fase, nella quale la giurisprudenza mette finalmente al centro la persona del minore e il vissuto concreto della discriminazione, ne protegge anche la dignità il suo equilibrio emotivo, la
possibilità di costruire relazioni e di partecipare pienamente alla vita della
comunità scolastica.
È forse dunque questo il contributo più significativo della sentenza bresciana. Per la prima volta, con una motivazione particolarmente esplicita e sensibile, il giudice
sembra ricordare che dietro ogni ora di sostegno negata non vi è soltanto un
inadempimento amministrativo, ma una bambina lasciata sola.
E riconoscere giuridicamente quella
solitudine significa affermare che la piena inclusione scolastica non si misura soltanto nel rispetto formale del PEI, ma anche nella capacità dell’ordinamento di vedere e risarcire la sofferenza concreta della persona discriminata.

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