Lo scorso 13 novembre, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, ha approvato, all’unanimità, un emendamento alla riforma dell’articolo 609 – bis del codice penale (reato di violenza sessuale), che introduce il principio secondo il quale l’assenza di consenso libero e attuale della vittima, espresso con qualsivoglia modalità, integra la condotta del reato suddetto.
Secondo la nuova formulazione del reato, chiunque compia, faccia compiere ovvero subire atti sessuali a un altra persona, in assenza del consenso libero e attuale, soggiace alla pena della reclusione da sei a dodici anni.
La riforma, se verrà approvata definitivamente, modificherà gli elementi del reato di violenza sessuale in modo sostanziale, in quanto richiederà la chiara esplicitazione del consenso agli atti sessuali e che lo stesso sia attuale e libero, vale a dire privo di coercizione o di manipolazione della propria volontà, così rivoluzionando la precedente formulazione della norma, fondata sul concetto meno chiaro e problematico della “costrizione fisica o morale”, con conseguente adeguamento della normativa interna ai principi di diritto sovranazionale e avvicinamento al modello strutturale interno dei reati sessuali, alla disciplina europea.
Infatti, dando uno sguardo al di fuori dei confini nazionali, ed in particolare ai paesi più vicini geograficamente e culturalmente all’Italia, la Spagna, nel 2022, ha introdotto la legge c.d. “Solo sí es sí” (“Solo sì è sì”), con la quale è stato eliminato il requisito della coercizione fisica per qualificare lo stupro, chiarendo che così ogni rapporto sessuale privo di consenso esplicito rappresenta un atto di violenza sessuale, non di mero “abuso”, come era avvenuto nel caso giudiziario che ha dato origine alla modifica legislativa iberica.
In questa nuova prospettiva, non è più la vittima a dover provare la violenza subita, ma chi agisce a dover dimostrare di aver ricevuto il consenso.
In Francia, invece, il legislatore ha definito lo stupro come qualsiasi atto sessuale compiuto in assenza del consenso espresso della persona, con la precisazione che l’assenza di opposizione non equivale a consenso.
Il consenso unanime dei membri della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati è sicuramente un elemento da accogliere con grande favore, considerato che sul tema della violenza contro le donne occorre la maggior coesione possibile, a livello parlamentare, nonché un impegno continuo a livello giudiziario e sociale per contrastare un fenomeno che, nonostante le sanzioni previste, non stenta ad arretrare ma, al contrario, ad essere sempre più presente nelle cronache dei media.
Inoltre, lo scrivente ritiene che detta modifica normativa darà modo di poter meglio agire sulle situazioni di violenza sessuale in ambito familiare e coniugale, chiarendo in modo preciso e inequivocabile che il consenso deve sussistere anche tra coniugi e/o conviventi di fatto.
Il 25 novembre è prossimo, ma di violenza contro le donne si deve parlare ogni giorno dell’anno, con costante impegno e determinazione, nonché porre in essere azioni concrete che diano alle donne la fiducia nella legge e nelle istituzioni, necessaria per denunciare e uscire da circuiti “tossici”, che possono portare a conseguenze estreme.

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