L’allegazione del rapporto di coniugio è sufficiente per il sostegno della originaria domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto coniugale, salva la valutazione dell’effettività e dell’intensità del legame affettivo tra i coniugi, questione rilevante solo sotto il profilo asseverativo (in particolare, ai fini del quantum del risarcimento). L’onere della prova dell’insussistenza di un concreto e persistente legame affettivo tra i coniugi (così come quella di un legame attenuato, a causa della separazione di fatto, o per altre ragioni) spetta al danneggiante ed il risarcimento non può essere del tutto escluso in ragione della separazione di fatto tra i coniugi“: Cass., III sez. civ., ordinanza 1 dicembre 2025, n. 31373; Presidente Graziosi; Relatore Tatangelo

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