Prof. Alceste Santuari
Con la sentenza 29 gennaio 2026, n. 9, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità e l’infondatezza dei ricorsi presentati dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro una legge della Regione Puglia, che ha previsto la “trasformazione” della gestione di alcune RSA. Si tratta nella fattispecie della decisione regionale di gestire il servizio di RSA da parte delle ASL competenti per territorio, terminando così i rapporti di diritto privato in scadenza.
Già con precedente pronuncia (sentenza n. 57 del 2025) riguardante un caso analogo, la Corte aveva escluso che il passaggio alla gestione pubblica della struttura riabilitativa introducesse “una “rilevante modifica della pregressa ‘programmazione sanitaria’ [e pure] un ‘significativo incremento’ dell’impegno finanziario di settore, l’una e l’altro prospettati dal ricorrente come estranei agli obiettivi del piano di rientro e, come tali, interdetti alla Regione resistente”. Con riguardo alle ricadute finanziarie, si è chiarito che, nella specie, venivano in rilievo prestazioni tutte certamente rientranti nei livelli essenziali di assistenza, dunque obbligatorie, «sicché le disposizioni regionali impugnate non implica[va]no prestazioni ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato». A tale argomento – «già di per sé assorbente» – si è aggiunta la rilevata assenza di un aumento della spesa sanitaria collegata all’intervento di internalizzazione, come attestato dalla relazione tecnica della legge regionale impugnata e dalla documentazione anche in quell’occasione prodotta dalla Regione Puglia, che dunque è risultata essersi legittimamente mossa «entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro». Con riferimento, poi, alla censura relativa al transito diretto di personale, la sentenza n. 57 del 2025 ha ritenuto immune dal vizio di illegittimità costituzionale denunciato quella parte di disposizione regionale che (come pure accade ora) richiama, ai fini del reclutamento del personale l’art. 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021, “che non consente una stabilizzazione senza concorso: come chiarito dalla sentenza n. 99 del 2023 di questa Corte, le relative procedure devono essere avviate “nel rispetto dei principi posti in materia di pubblico concorso””.
La Corte ha riconosciuto che l’intervento del legislatore regionale, “lungi dall’istituire nuove strutture sanitarie”, intende porre fine al regime di proroga reiterato nell’assegnazione del servizio di RSA a strutture private, attraverso contratti di esternalizzazione. La RSA, peraltro, di proprietà pubblica, attraverso le disposizioni censurate e oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale, rientrerebbero nell’organizzazione funzionale delle pertinenti ASL, che ora provvedono quindi a erogare direttamente all’utenza le prestazioni prima fornite dal gestore privato, così incamerando la quota a carico degli assistiti (pari al 50 per cento delle rette vigenti), in precedenza corrisposta a quest’ultimo, ferma la residua quota, come già in passato, a carico del bilancio regionale.
Al riguardo, è interessante notare come la Corte abbia inteso sottolineare che “la prevista internalizzazione delle RSA in questione non risulta compromettere la realizzazione degli interventi programmati per il superamento del disavanzo sanitario, ma rientra piuttosto nella riorganizzazione dell’intera offerta assistenziale territoriale, con particolare riferimento alla rete dell’assistenza residenziale per anziani non autosufficienti, nella quale le strutture odierne si collocano”.
La sentenza de qua permette di confermare che le ASL, nella loro autonomia giuridico-organizzativa, nell’ambito dei sistemi sanitari regionali, possono decidere il modello gestionale che esse ritengono maggiormente confacente agli obiettivi di salute. Nel caso di specie, le medesime ASL hanno ritenuto che il paradigma concorrenziale non fosse coerente con quegli obiettivi e che, pertanto, occorresse intervenire “direttamente” con le proprie strutture. Trattasi di una “scelta” politico-amministrativa, coerente sia con le disposizioni eurounitarie sia con quelle di diritto interno. In conformità al diritto dell’Unione europea, spetta agli Stati membri esercitare la funzione e, dunque, la responsabilità, di organizzare, gestire ed erogare i servizi sanitari e socio-sanitari, allo scopo di assicurare i diritti sociali, tra i quali, in primis, il diritto alla salute. i servizi sanitari e i servizi socio-sanitari costituiscono elementi fondamentali del diritto alla salute e del principio di coesione sociale, che informano le politiche di intervento dell’Unione europea, godendo di un “riconoscimento” formale specifico. Essi sono, infatti, riconducibili nella nozione giuridica di “servizi di interesse generale” (SIG), identificati quali servizi pubblici finalizzati alla realizzazione del modello europeo di economia sociale di mercato.
In questa prospettiva, dunque, i servizi sanitari e socio-sanitari sono finalizzati a garantire prestazioni di qualità ad un prezzo accessibile per tutti, a realizzare obiettivi di solidarietà sociale e di parità di trattamento, nonché a diminuire le diseguaglianze sociali, contestualmente garantendo la fruizione dei “livelli essenziali” delle prestazioni medesime.

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