Il passeggero che subisce un ritardo aereo ha diritto alla compensazione pecuniaria forfettaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che ristora il disagio generalizzato per la perdita di tempo. Qualora intenda ottenere un risarcimento per danni ulteriori e individuali (patrimoniali o non patrimoniali), può agire ai sensi della Convenzione di Montreal (cfr. Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 8 marzo 2024, n. 6430). In questo secondo caso, sebbene il vettore sia gravato da una presunzione di responsabilità per l’evento-ritardo, l’onere di provare l’esistenza, la natura e l’entità del danno-conseguenza grava interamente sul passeggero. Per il danno non patrimoniale, in particolare, è richiesta la rigorosa prova di una lesione grave a un diritto costituzionalmente protetto, che superi la soglia del mero disagio o fastidio, non essendo il danno risarcibile in via automatica“: Cass. civ., sez. III, ordinanza 21 maggio 2026, n. 15556, Presidente Scarano, Relatore Pellecchia.

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