Il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi”: Tribunale di Roma, sez. V civile, sentenza 16 settembre 2025, n. 12627 – Giudice Fanelli.

Nel caso di specie, nell’accogliere la domanda con la quale gli attori, proprietari di immobili posti nelle vicinanze di un circolo sportivo, avevano chiesto di accertare l’illiceità, per superamento dei limiti della normale tollerabilità, delle immissioni sonore prodotte dalle parti convenute in conseguenza dello svolgimento di una serie di attività sportive praticate al suo interno, il giudice adito, richiamato l’enunciato principio, ha ritenuto nella circostanza risarcibile il danno non patrimoniale lamentato, secondo la comune esperienza, ed utilizzando un criterio eziologico del “più probabile che non” e derivante da nozioni di comune esperienza.

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