“Il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti della vittima primaria è risarcibile iure proprio anche quando non risulti una particolare gravità della lesione subita dalla vittima diretta, purché sia dimostrata – anche in via presuntiva – la sofferenza morale e la modificazione delle abitudini di vita conseguenti alla perdita o compromissione del rapporto parentale, restando salva la prova contraria circa l’assenza di un legame affettivo“: Corte d’Appello di Brescia, sentenza 13 aprile 2026, n. 352.

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