Ai sensi dell’art. 12 bis della L. n. 898 del 1970: “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Dall’esame della predetta normativa si ricava che il diritto di credito del coniuge divorziato sorge unicamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell’altro coniuge, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla norma, condizioni da accertare in concreto solo coevamente alla maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge.
Il sorgere del diritto alla corresponsione della quota trattamento di fine rapporto presuppone, dunque, che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro dell’obbligato quest’ultimo sia ancora tenuto alla corresponsione dell’assegno di divorzio, e che il rapporto di lavoro sia coinciso temporalmente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio.
Nessun rilievo può, dunque, avere il fatto che l’indennità di fine rapporto non sia stata percepita dall’avente diritto poiché, invece, il diritto del coniuge alla percezione della quota prevista dal citato art. 12 bis, sorge quando l’indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, con conseguente insussistenza del diritto unicamente se l’indennità matura anteriormente a tale momento cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011
In altre parole, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, ossia la titolarità dell’assegno divorzile e il mancato passaggio a nuove nozze, va verificata al momento in cui matura per l’altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto stesso (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 2466 del 10/02/2004), dato che il diritto ad ottenere la quota dell’indennità di fine rapporto spettante all’ex coniuge diviene attuale – ed è, quindi, azionabile in giudizio – nel momento in cui per l’ex coniuge sorge, con la cessazione del rapporto di lavoro, il diritto al relativo trattamento, sempre che il richiedente sia, allora, titolare di assegno di divorzio e non sia passato a nuove nozze.
Tribunale Palermo, sentenza 13 aprile 2026, n. 2411.

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