Dall’iscrizione di un allievo a un corso di sci, individuale o collettivo, deriva un vincolo contrattuale che grava la relativa scuola dell’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche per evitare che egli procuri danno a sé stesso. Pertanto, qualora l’allievo subisca un danno per le lesioni riportate a seguito di un incidente sciistico, si applica il regime probatorio desumibile dall’articolo 1218 del codice civile, onde il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno; è onere invece della scuola di sci dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni siano insorte da una sequenza causale ad essa non imputabile“: Cass., sez. III, ordinanza 3 settermbre 2025, n. 24471 – Pres. Graziosi; Rel. Spaziani.

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