(Cassazione VI penale 12066/23, pres. Fidelbo, rel. Paola Di Nicola Travaglini)
Associazione Salute Donna, Consulente Commissione Femminicidio
Con la sentenza del 14 settembre 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di T. ad un anno di reclusione per calunnia aggravata ai danni dell’ex compagno, D, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile da liquidarsi in separata sede.
La ricorrente è stata ritenuta responsabile di avere falsamente denunciato il 13 settembre 2014, presso il Commissariato di P.S., D, di avere praticato atti sessuali sul proprio figlio, L. ,all’epoca dell’età di 4 anni, toccandogli il pene in bagno quando faceva i bisogni in due occasioni (luglio e settembre 2014) di cui una alla presenza della stessa madre (luglio 2014).
Il procedimento in questo caso riguarda l’accusa di calunnia rivolta ad una madre dopo l’esito di un’archiviazione per la denuncia che la stessa ha fatto per abuso sessuale sul figlio minore.
Ciò che qui interessa discutere è la centralità di questa esplorazione dell’archiviazione, che noi consideriamo importante, non solo per i procedimenti penali che si possono aprire per calunnia, ma soprattutto per quanto riguarda i risvolti negativi che le archiviazioni di denunce per abuso sessuale hanno nei procedimenti civili riguardanti l’affido dei minori.
La novità della sentenza è quindi centrata sulla censura che viene fatta alle accuse contro le donne fondate solo sull’esito dell’archiviazione in quanto tale, non approfondita né argomentata intorno ai suoi molteplici risvolti e soprattutto commettendo l’errore di far coincidere una pronuncia di archiviazione con una pronuncia di insussistenza del fatto.
Vai all’articolo completo pubblicato su PERSONA E DANNO il 30.3.23

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