“In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex articolo 570-bis cod. pen., l’omessa corresponsione delle somme stabilite in sede civile integra di per sé il reato, non essendo consentito all’obbligato di operare unilateralmente una riduzione dell’importo dovuto per il mantenimento ed il mero stato di difficoltà economica non esclude la responsabilità penale, se non accompagnato dalla prova dell’assoluta impossibilità di adempiere“: Tribunale di Vicenza, sezione penale, sentenza 11 giugno 2025, n. 391 – Giudice R. Bordoni.

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