Dovere generale di ragionevole cautela, allungamento delle catene di committenza ed onere della prova

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione sul tema della responsabilità per danni a terzi verificatisi durante l’esecuzione di un contratto di appalto costituisce l’occasione per ritornare sul tema più generale della responsabilità per il fatto dell’aiutante nell’attività e sui diversi possibili modelli di regolazione di tale responsabilità.

L’orientamento del Supremo Collegio, ribadito di recente, è nel senso che “nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi da un’attività di esecuzione di un appalto, risponde di regola esclusivamente l’appaltatore in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l’articolo 2049 del codice civile [ai sensi del quale i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti] al committente, fatta salva l’ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell’attività dell’appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, gravanti sul committente, ipotesi nella quale è configurabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell’appaltatore”: Cass., III Sez. Civ., sentenza 6 maggio 2025, n. 11857.

In definitiva, le ipotesi nelle quali può configurarsi una responsabilità concorrente o esclusiva del committente per i danni a terzi verificatisi durante l’esecuzione di un contratto di appalto sono riconducibili a quelle situazioni nelle quali a) il committente elimina del tutto l’autonomia dell’appaltatore ridotto al ruolo di nudus minister; b) il committente riduce notevolmente l’autonomia dell’appaltatore ed il danno si verifica proprio nell’esecuzione di uno specifico ordine impartito dal committente (nelle ipotesi sub a e sub b la responsabilità del committente può essere esclusiva e l’appaltatore non risponde se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso al committente e di essere stato indotto a seguire il progetto sottopostogli dal committente sull’insistenza di questi nella ragionevole opinione che, dalla fedele attuazione di esso, non sarebbe derivato alcun danno: Cass., 19 gennaio 1995, n. 616; Cass., 27 agosto 1996, n. 7862; Cass., 28 giugno 2005, n. 13934; c) il danneggiato provi che il committente abbia tralasciato ogni sorveglianza durante la fase esecutiva dei lavori, omettendo di esercitare il potere di controllo conferitogli dall’art. 1662 cod. civ.: c.d. culpa in vigilando del committente: Cass., 12 maggio 2003, n. 7273; d) il danneggiato provi la culpa in eligendo del committente per essere stata l’opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza il pericolo di arrecare danni a terzi: Cass., 29 ottobre 1997, n. 10652.

Con riguardo a quest’ultima ipotesi di responsabilità del committente (riconducibile, peraltro, come l’ipotesi sub c, alla regola generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 cod. civ. con onere della prova a carico del danneggiato), la giurisprudenza ha precisato che la stessa sussiste qualora il committente non abbia adeguato la sua condotta a quella fondamentale regola di diligenza e prudenza che impone di scegliere il soggetto al quale affidare un certo incarico dopo aver accertato che la persona, alla quale ci si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale e dell’esperienza proporzionate al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa: Cass. pen., 20 gennaio 1991.

Gli stessi principi sopra delineati valgono, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche nel caso di subappalto nel senso che la responsabilità per i danni a terzi verificatisi durante l’esecuzione del contratto grava esclusivamente sul subappaltatore stante l’autonomia organizzativa di quest’ultimo, salve le ipotesi di responsabilità del subcommittente nei casi in cui quest’ultimo abbia eliminato del tutto o ridotto notevolmente l’autonomia del subappaltatore, ovvero nei casi in cui il danneggiato provi la culpa in vigilando o la culpa in eligendo del subcommittente (cfr. Cass., 26 marzo 2019, n. 8381).

A fronte di questo modello di responsabilità extracontrattuale per i danni a terzi verificatisi durante l’esecuzione di un contratto di appalto o di subappalto, lo studioso si interroga innanzitutto sulla coerenza di tale modello con quel dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’articolo 2 della Costituzione, ed in secondo luogo sulla possibile esistenza – eventualmente da ricercare in altri ordinamenti – di modelli alternativi che possano considerarsi più coerenti con quel dovere generale di rango costituzionale.

A tal fine, appare utile richiamare il modello di responsabilità per fatto dell’aiutante nell’attività, disegnato dal § 831 del BGB (codice civile tedesco), secondo cui “chi commissiona ad un altro soggetto l’esecuzione di una prestazione è obbligato al risarcimento dei danni che l’altro soggetto arreca illecitamente ad un terzo nell’esecuzione della prestazione. L’obbligo di risarcimento non sorge se il titolare dell’operazione osserva la diligenza richiesta nel traffico giuridico nella scelta della persona incaricata, o, se ha da procurare dispositivi o attrezzature o da dirigere l’esecuzione della prestazione, nel procacciamento o nella direzione, o se il danno si sarebbe verificato anche nell’applicazione di tale diligenza”.

Come può notarsi, il tratto caratteristico di tale modello di responsabilità è la pretesa di un dovere generale di diligenza a carico di colui il quale, titolare di una certa operazione o attività, si avvalga, per l’esecuzione della stessa, dell’opera di altri, anche se dotati di loro propria autonomia. E nel caso di danni a terzi – secondo tale modello di responsabilità – grava sul titolare dell’operazione o dell’attività l’onere di provare di avere assolto a tale dovere generale di diligenza secondo le specifiche modalità e cautele che possono essere richieste, nella situazione concreta, dal traffico giuridico, sia con riguardo alla scelta della persona incaricata, sia con riguardo ad eventuali attività di direzione e procacciamento di dispositivi o attrezzature (su tale modello di responsabilità, cfr. F. Valenza, Il difficile, a volte drammatico, rapporto tra business e human rights. Fatti, principi, riflessioni, Milano, 2021, 153-154; 194-195; Id., Il contratto nel diritto comparato. Libertà e giustizia contrattuale a confronto, Milano, 2023, 221-223).

Mettendo a confronto i due modelli, il secondo sembra più idoneo ed efficace, particolarmente con riguardo a quelle situazioni di allungamento delle catene di committenza in cui vi è il rischio che i lavori vengano in concreto eseguiti, in virtù di una serie di contratti di subappalto, da imprese sempre meno qualificate e competenti (anche se attrattive per i subcommittenti per i margini di profitto finali agli stessi subcommittenti consentiti dai bassi prezzi praticati dai subappaltatori), imprese scarsamente patrimonializzate (e talvolta nemmeno adeguatamente assicurate), che, quindi, si troveranno nella difficoltà (o addirittura impossibilità) di risarcire eventuali danni a terzi verificatisi durante l’esecuzione del contratto di subappalto.

Ebbene, proprio un modello di responsabilità che preveda una inversione dell’onere della prova e ponga a carico del subcommittente l’onere di avere esercitato la diligenza richiesta dal traffico giuridico nella scelta del subappaltatore, oltre ad essere più rispondente a quel dovere generale di cautela di rilevanza costituzionale, sarebbe probabilmente anche idoneo a porre un freno a rischiose prassi di allungamento delle catene di committenza ispirate a logiche di massimizzazione dei profitti e di riduzione dei rischi con traslazione degli stessi sulla collettività.

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